Contributi operai agricoli a tempo determinato calcolati sulle ore effettivamente lavorate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5846 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato si calcolano, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate. Fa eccezione il solo caso in cui risulti in concreto che, in occasione di interruzioni per causa di forza maggiore, il datore abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione. L’art. 40 del CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario svincolato, e anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale, in conformità all’art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che li esclude dal normale orario settimanale. Il richiamo alla direttiva 99/70/CE, in particolare alla clausola 4.3, non è pertinente, perché disciplina il rapporto di lavoro e non il distinto rapporto contributivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato le opposizioni proposte da alcune società e imprese agricole avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps. Gli avvisi riguardavano differenze contributive e sanzioni civili in relazione a operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale l’Istituto aveva calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo era derivato anche il disconoscimento degli sgravi concessi.
La Corte territoriale aveva ritenuto che né le norme di legge né il contratto collettivo applicabile contemplassero, per il rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato, la possibilità per il datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte affronta la questione del corretto imponibile contributivo per gli operai agricoli a tempo determinato. Il primo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte richiama il proprio orientamento, cui intende dare continuità, espresso dalle pronunce Cass. n. 13185/2022 e Cass. n. 14062/2022.
Secondo tale indirizzo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi degli operai a tempo determinato vanno calcolati sulla base delle sole ore effettivamente lavorate. Il criterio incontra un solo limite: quando risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione.
La Corte chiarisce che l’art. 40 del CCNL del 6.7.2006 legittima, per gli operai agricoli a tempo determinato, un orario di lavoro svincolato e anche inferiore al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale risulta conforme all’art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che esclude espressamente tali operai dal normale orario di lavoro settimanale disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto.
Non vale in senso contrario il richiamo alla direttiva 99/70/CE: la clausola 4.3 disciplina il rapporto di lavoro, non il regime del distinto rapporto contributivo. Analogo ragionamento la Corte svolge per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che peraltro concernono l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore.
L’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Quanto alla posizione di uno dei ricorrenti, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, con compensazione delle spese e esclusione dell’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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