Procura speciale per la cassazione nulla se anteriore alla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3661 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata e se riferita in modo consapevole al giudizio di legittimità. Non basta l’inciso generico che estende il mandato a «ogni fase e grado», né il titoletto apposto a penna nell’epigrafe di un atto integralmente riferito al giudizio d’appello. Il difensore che proponga l’impugnazione senza effettivo conferimento del mandato speciale agisce come unica parte del giudizio di legittimità: l’attività processuale non riverbera alcun effetto sul soggetto dichiaratamente rappresentato e la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso. Diversamente accade in caso di procura invalida o divenuta inefficace, quando il rapporto processuale con la parte si è comunque instaurato e la condanna personale del legale non è ammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti universitari in servizio presso una struttura ospedaliera, avevano chiesto le indennità perequative nella misura riconosciuta fino al novembre 2006 dal giudicato amministrativo, poi modificata dalle nuove tabelle contrattuali e dall’accordo di riclassificazione. Dopo una prima azione respinta con sentenze passate in giudicato, avviata nel 2009, proponevano una nuova domanda per superare la preclusione, sostenendo di fondarla sulla normativa contrattuale e sul principio di parità di trattamento anziché sulle pronunce del giudice amministrativo.
Il Tribunale riteneva infondata l’eccezione di giudicato ma ravvisava il frazionamento della domanda. La Corte d’appello di Firenze accoglieva invece l’impugnazione incidentale delle controparti e dichiarava le domande inammissibili per preclusione da giudicato. I lavoratori ricorrevano per cassazione con due motivi; le controparti resistevano eccependo, tra l’altro, l’assenza della procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e la ritiene fondata. Le procure in atti recano la data del 1° ottobre 2019, quindi anteriore alla sentenza impugnata dell’8 aprile 2021. Gli estremi di quest’ultima risultano inseriti a penna in testa a un atto per il resto dattiloscritto e riferito a tutt’altro, segnatamente al giudizio d’appello e ai contenziosi connessi.
Il testo della procura contiene la formula che delega a rappresentare e difendere «in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione e opposizione, del procedimento innanzi alla corte d’appello di Firenze». Per la Corte manca dunque proprio la procura speciale per il ricorso per cassazione, non essendo sufficiente il «titoletto» apposto a penna nell’epigrafe. Dagli atti non risulta depositata alcuna altra procura.
Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità è puntuale: la procura per il ricorso per cassazione ha necessariamente carattere speciale e risponde all’esigenza di certezza giuridica della riferibilità dell’attività del difensore al titolare della posizione sostanziale. Sono citate Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014, Cass. n. 58/2016 e Cass. n. 1165 del 2022. Si richiama inoltre Cass. n. 4069/2020, secondo cui è inammissibile il ricorso quando la procura è conferita su foglio separato privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza riferimento al giudizio di cassazione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 83, 365 e 369 cod. proc. civ. L’esito negativo della questione pregiudiziale esime dall’esame del merito. Quanto alle spese, la Corte rileva che unico soccombente è il difensore e non la parte da lui nominata, perché l’atto di conferimento della rappresentanza tecnica è elemento indefettibile dell’esercizio dello ius postulandi. Si applica il principio delle Sezioni Unite n. 10706 del 2006, richiamato da Cass. Sez. III n. 29209 del 2024. Il difensore è dunque condannato al pagamento delle spese, liquidate per ciascun controricorrente.
Nota della Redazione
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