Gravità inadempimento art 1455 c c e obbligo motivazione giudice merito (Cass. civ. Sez. II n. 5843 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento. Il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. La valutazione sulla gravità non può rimanere inespressa: la sua omissione integra vizio di motivazione. La doglianza che si traduca in mera richiesta di revisione delle valutazioni di merito è invece inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il promissario acquirente di un fabbricato urbano aveva versato alla controparte somma di denaro, parte a titolo di caparra confirmatoria e parte a titolo di acconto, a fronte della garanzia del promittente venditore circa la libertà dell’immobile da vincoli e dell’impegno a cancellare, prima della stipula dell’atto pubblico, l’ipoteca giudiziale iscritta sul bene, a propria cura e spese e a mezzo di notaio incaricato.

Il Tribunale aveva respinto la domanda di risoluzione proposta dalla promissaria acquirente. La Corte d’appello ha poi accolto il gravame, dichiarando la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore e condannandolo alla restituzione delle somme e al pagamento di una penale. Avverso tale pronuncia il promittente venditore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa pronuncia. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che la doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio, mentre la censura di mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento resta confinata nei rigorosi limiti di sindacato sui vizi di motivazione (Sez. U n. 20867 del 2020; Sez. V n. 16016 del 2021).

Nel merito della clausola contrattuale, la Corte ha confermato la lettura del giudice di appello: l’art. 7 del preliminare non dava per avvenuta la cancellazione, ma prevedeva che vi provvedesse il notaio incaricato, con la conseguenza che il promittente venditore, per non essere ritenuto inadempiente, avrebbe dovuto dimostrare di aver dato seguito al mandato prima della stipula dell’atto pubblico.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 1453 c.c., sostenendo che la promissaria acquirente non disponeva della somma residua in contanti. Il motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva motivatamente escluso che il mancato possesso del prezzo in contanti fosse indice di volontà contraria all’adempimento, poiché la promissaria acquirente avrebbe potuto provvedere con mezzi alternativi. La Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie è riservata al giudice del merito (Sez. I n. 19011 del 2017; Sez. I n. 16056 del 2016) e che la doglianza non può tradursi in istanza di revisione del fatto (Sez. U n. 24148 del 2013).

Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 1455 c.c. La Corte ha accolto la doglianza. Ha richiamato il principio per cui la gravità dell’inadempimento si commisura all’interesse della parte adempiente alla regolare esecuzione del contratto (Sez. I n. 8212 del 2020; Sez. III n. 4022 del 2018) e va accertata considerando ogni circostanza oggettiva e soggettiva idonea a desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (Sez. III n. 7187 del 2022; Sez. I n. 8220 del 2021). Nel caso di specie la valutazione sulla gravità è rimasta inespressa, e sotto tale profilo la sentenza è stata censurata.

Il quarto motivo, incentrato sugli artt. 1384 e 1385 c.c., è rimasto assorbito dall’accoglimento del precedente. La sentenza è stata cassata e la Corte ha rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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