Contributi operai agricoli a tempo determinato calcolati sulle ore effettivamente lavorate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5852 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato si calcolano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate. Fa eccezione il caso in cui risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione. La previsione contrattuale, che legittima un orario svincolato e anche inferiore a quello normale, è conforme all’art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che esclude gli operai agricoli a tempo determinato dall’orario normale di lavoro settimanale. Il regime del rapporto di lavoro e quello, distinto, del rapporto contributivo non si sovrappongono.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di impresa agricola, aveva subito la notifica di un avviso di addebito emesso dall’Inps e notificato dalla società di riscossione, con il quale si contestavano differenze contributive relative ad operai agricoli a tempo determinato impiegati per orari inferiori all’orario pieno giornaliero assunto a base del calcolo del minimale contributivo. Al mancato adempimento seguiva, per l’Istituto, anche il disconoscimento degli sgravi già concessi.

La Corte d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione all’avviso, ritenendo le retribuzioni erogate inferiori a quelle dovute in base al contratto di riallineamento stipulato dalle organizzazioni di categoria e non giustificabili con la riduzione dell’orario, poiché diversamente si sarebbe configurato un rapporto a tempo parziale. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina con priorità il secondo motivo, relativo alla determinazione della base imponibile contributiva. Il quesito è se la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato debba essere rapportata all’orario normale giornaliero e settimanale oppure alle ore effettivamente lavorate, quando di numero inferiore.

La risposta è affermativa nel secondo senso. La Corte richiama il proprio orientamento, cui intende dare continuità (Cass. n. 13185/2022, Cass. n. 14062/2022), e afferma che i contributi si calcolano esclusivamente sulle ore di effettivo lavoro. La regola trova fondamento nel combinato disposto dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e dell’art. 40 CCNL 6.7.2006.

La previsione contrattuale, osserva la Corte, legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario svincolato, e anche inferiore, rispetto all’orario normale giornaliero e settimanale. Tale assetto è conforme all’art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che esclude espressamente tali lavoratori dal normale orario di lavoro settimanale fissato dall’art. 3 del medesimo decreto.

Il collegio esclude che il richiamo alla direttiva 99/70/CE, in particolare alla clausola 4.3, possa condurre a diversa conclusione: quella disciplina riguarda il rapporto di lavoro, non il distinto regime del rapporto contributivo. Analogo ragionamento vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che peraltro regolano l’orario massimo di lavoro e non l’orario minimo garantito al prestatore.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo, incentrato sul riconoscimento dello sgravio contributivo per le imprese agricole operanti in zone svantaggiate. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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