Verbale ispettivo Inps e prova del lavoro agricolo fittizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5851 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio instaurato per l’accertamento del rapporto previdenziale, il verbale di accertamento ispettivo dell’Inps non opera quale atto amministrativo di cui il giudice possa sindacare la legittimità. Esso costituisce fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. La mancata effettuazione, da parte degli ispettori, di una stima tecnica del fabbisogno di giornate lavorative necessarie alla coltivazione non integra pertanto un vizio di legittimità dell’atto, ma può rilevare soltanto sul piano della valenza e dell’attendibilità del verbale. La stima tecnica non è prova privilegiata rispetto agli altri elementi probatori desumibili dal verbale stesso. La valutazione di fittizietà dei rapporti di lavoro che ne consegue è sindacabile, in sede di legittimità, nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione proposta dal datore di lavoro e da tre lavoratori avverso un verbale di accertamento dell’Inps. L’ente previdenziale aveva disconosciuto, ritenendoli fittizi, i rapporti di lavoro bracciantile agricolo intercorsi tra il datore e una sua parente e due suoi affini.
Il giudice di appello aveva ricostruito la vicenda richiamando il fabbisogno di manodopera comunicato dal datore all’Inps, pari a 270 giornate lavorative, e la dichiarazione resa in sede ispettiva circa l’attività prestata dalla moglie. Il lavoro dei due coniugi, quantificato in 300 giornate annue, risultava sufficiente a coprire quel fabbisogno, rendendo così superflua la manodopera dei familiari ulteriori e quindi fittizi i relativi rapporti. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 8, commi 2 e 4, d.lgs. n. 375/1993 e la contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale disconosciuto i rapporti nonostante il procedimento ispettivo fosse viziato dalla mancata effettuazione di una stima tecnica sulle giornate lavorative necessarie.
La Corte respinge il motivo muovendo dalla natura del verbale ispettivo. Nel giudizio sul rapporto previdenziale, esso viene in rilievo non come atto amministrativo di cui sindacare la legittimità, ma come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice. Il richiamo è all’art. 116 cod. proc. civ. e al precedente Cass. n. 14965 del 2012. Ne deriva che la mancata stima tecnica non configura causa di illegittimità dell’atto, ma assume rilievo solo sul piano probatorio, in ordine alla valenza e all’attendibilità del verbale. La stima tecnica, precisa il collegio, non costituisce prova privilegiata rispetto agli altri elementi desumibili dal verbale stesso.
Su questa base, il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dalla Corte territoriale — fabbisogno dichiarato di 270 giornate, dichiarazione resa in sede ispettiva sull’attività dei coniugi e loro 300 giornate annue sufficienti a coprire il fabbisogno — conduce a una conclusione di fittizietà non sindacabile nel merito se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rispetto al quale il motivo nulla argomenta, come ribadito da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020.
Il secondo motivo, rubricato come violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 375/1993, è dichiarato inammissibile. Esso tende in realtà a fornire una diversa valutazione del materiale istruttorio, sostenendo che le 270 giornate si riferissero alle sole ore di lavoro operaio bracciantile, al netto di quelle prestate dai familiari. Il sindacato di merito sull’apprezzamento delle emergenze probatorie resta ammesso nei soli limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, profilo sul quale il motivo non argomenta. La Corte aggiunge che l’art. 5 d.lgs. n. 375/1993 non afferma che il datore debba comunicare le sole giornate dovute dagli operai agricoli, anziché il totale delle giornate necessarie ai terreni.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza, negandosi la tardività della notifica del controricorso: l’errore dell’ente è scusabile, con rimessione in termini per la seconda notificazione, secondo quanto statuito in un caso analogo da Cass. n. 1784 del 2022.
Nota della Redazione
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