Caparra confirmatoria: no al doppio se si chiede la risoluzione con danni (Cass. civ. Sez. II n. 5854 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
A fronte della proposizione e dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con il conseguente risarcimento dei danni, non può essere riconosciuta in aggiunta la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, indipendentemente dalla prova del danno. La richiesta di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., unita alla pretesa di ristoro degli ulteriori danni, integra l’esercizio dell’azione costitutiva e non l’opzione per la caparra di cui all’art. 1385, terzo comma, cod. civ. In tale evenienza la caparra perde la funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria, sicché la condanna al suo doppio non è cumulabile con il risarcimento soggetto alle norme generali.

Il Fatto

Un promissario acquirente conveniva in giudizio la promittente alienante chiedendo la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un’unità abitativa, per inadempimento agli obblighi di consegna, di rilascio della fideiussione e di accatastamento, con la restituzione delle somme versate, il risarcimento dei maggiori interessi e il pagamento del doppio della caparra confirmatoria. La società convenuta resisteva e in via riconvenzionale chiedeva l’esecuzione specifica del preliminare.

Il Tribunale rigettava le domande principali, in mancanza di un termine essenziale, e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava la risoluzione del preliminare per inadempimento e condannava la promittente alienante al pagamento di una somma comprensiva della restituzione del prezzo, dell’importo della caparra e dei maggiori interessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la controparte, nell’atto di appello, avrebbe quantificato il danno in una somma inferiore a quella liquidata e avrebbe implicitamente rinunciato alla voce relativa alla caparra. Il motivo è infondato: nelle conclusioni del gravame nessuna rinuncia è dato rinvenire, essendo stata invocata la condanna al pagamento della somma indicata “o della maggiore o minore somma” che fosse risultata accertata e dovuta in corso di causa.

La Corte ribadisce che la formula con cui si domanda la condanna “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non è meramente di stile. Essa manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno e consente al giudice di liquidarlo senza vincolo alla cifra indicata. Il principio non opera quando l’importo accertato sia maggiore di quello richiesto e la parte, nelle conclusioni, si sia limitata a richiamare quelle originarie. Nel caso di specie nessuna istruttoria ha cristallizzato il quantum, sicché la sentenza non incorre in ultra-petizione.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1385 c.c., è invece fondato. La Corte distingue nettamente due percorsi. La domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. presuppone l’esercizio dell’opzione contemplata dall’art. 1385, terzo comma, cod. civ. e comporta il risarcimento del danno secondo le norme generali, subordinato alla prova dell’an e del quantum. L’esercizio del recesso, invece, è indifferibilmente collegato alla volontà di avvalersi della sola caparra, che liquida convenzionalmente il danno in favore della parte non inadempiente.

Ne deriva che una domanda di recesso può ritenersi implicitamente proposta quando la parte adempiente chieda la restituzione del doppio della caparra quale unica ed esaustiva sanzione dell’inadempienza. Viceversa, va qualificata come risoluzione giudiziale la domanda con cui la parte non inadempiente chieda, oltre alla risoluzione, il pagamento del doppio della caparra e il ristoro degli ulteriori danni. In quest’ultima ipotesi la caparra perde la funzione di limitazione forfettaria della pretesa risarcitoria e il suo doppio non è cumulabile con il risarcimento.

La Corte conferma la qualificazione operata dal giudice di merito, che ha riguardo non solo al nomen iuris usato dalla parte, ma anche alla connessa domanda di risarcimento dei danni ulteriori. Il secondo motivo è pertanto accolto, la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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