Travisamento probatorio e vizio di revocazione: inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7848 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., in concorso dei presupposti di legge. Ove invece il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ex art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. L’errore che supponga un non-fatto o l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita è pur sempre omissivo dal punto di vista del risultato che determina nel giudizio e resta devoluto al giudice dell’impugnazione straordinaria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti degli eredi del datore di lavoro per l’accertamento del rapporto di lavoro domestico intercorso tra il 2008 e il 2011, condannando gli stessi al pagamento delle differenze retributive. Il giudice territoriale aveva valorizzato il dato per cui alcune buste paga risultavano sottoscritte dalla lavoratrice “per quietanza”, mentre numerose altre erano prive di sottoscrizione ovvero firmate solo “per ricevuta”, con la conseguenza che per queste ultime non poteva ritenersi provata l’avvenuta corresponsione delle somme.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’erede del datore di lavoro, deducendo due motivi di impugnazione; la lavoratrice resisteva con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la “erronea e contraddittoria valutazione ed esame dei fatti e dei documenti”, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un errore nella lettura delle buste paga, con particolare riferimento all’apposizione della sottoscrizione della lavoratrice: una simile doglianza, vertendo sulla percezione del contenuto oggettivo della prova documentale, configura una tipica ipotesi di errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice di appello e non in sede di legittimità.
Qualora, invece, la censura fosse interpretata come vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la stessa si sarebbe rivelata parimenti inammissibile per non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, insisteva sulla mancata considerazione del regolare adempimento dell’obbligazione retributiva, senza nulla dedurre sulla distinzione, operata dal giudice di merito, tra firma apposta “per quietanza” e firma apposta “per ricevuta”, distinzione che costituiva il fondamento della decisione.
Il secondo motivo, concernente la presunta violazione dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 per avere la Corte territoriale disposto la distrazione delle spese di lite a favore del difensore della lavoratrice nonostante l’ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità. Il ricorrente non aveva fornito elementi sicuri per verificare il momento dell’ammissione rispetto a un procedimento iniziato nel 2011, né aveva allegato eventuali domande o intimazioni di pagamento avanzate nei confronti degli eredi per le spese di lite.
La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la dichiarazione del difensore di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari è di regola vincolante per il giudice, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, non essendo necessaria alcuna prova del fatto costitutivo della pretesa. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla distrazione in favore del difensore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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