Inammissibile il ricorso che pretende la rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 5999 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, ovvero prove inesistenti; è invece inammissibile la doglianza che censuri l’attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività riservata all’art. 116 cod. proc. civ. Il ricorso che prospetti questioni non trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito e indicare in quale atto lo abbia fatto, riproducendone il contenuto essenziale, per consentire il controllo «ex actis».

Il Fatto

Un’ATI e un consorzio in liquidazione convenivano in giudizio due società committenti, chiedendo il pagamento di crediti afferenti a contratti di appalto per lavori su più lotti e il risarcimento dei danni per asserite condotte abusive delle committenti. Il Tribunale di Roma rigettava le domande e dichiarava la carenza di legittimazione passiva di una delle società convenute. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale, escludendo l’idoneità probatoria della documentazione prodotta — costituita essenzialmente da fatture emesse unilateralmente dalle appaltatrici — poiché il pagamento dei corrispettivi era subordinato a una rigorosa procedura di contabilizzazione in contraddittorio, il cui esaurimento non era stato documentato né allegato.

Le appaltatrici proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sull’omessa considerazione delle transazioni asseritamente poste a fondamento dei crediti azionati. Le controricorrenti resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva anzitutto che le censure sono meritali e carenti di autosufficienza, oltre che fondate su una questione nuova: la fonte dei crediti azionati, asseritamente originata dalle transazioni del 9 marzo 2012, i cui contenuti essenziali non sono neppure trascritti nel ricorso.

Dall’esame delle conclusioni di primo grado e dell’atto di appello emerge che la domanda delle ricorrenti era di risarcimento danni per presunti illeciti delle committenti e per compensi contrattuali, senza alcun riferimento alle transazioni, che erano state invece invocate dalla committente a fondamento della domanda riconvenzionale di inadempimento, accolta dal Tribunale.

La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparenza di vizi di legittimità, miri in realtà a una rivalutazione del merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 5987/2021). La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove inesistenti, a condizione che il ricorrente prospetti l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti i contenuti informativi individuati e specifichi come la loro sottrazione avrebbe condotto a una decisione diversa in termini di assoluta certezza (Cass. n. 12971/2022; Cass. Sez. U. n. 20867/2020).

Nel caso concreto tali presupposti non sussistono: i ricorrenti lamentano l’errata valutazione di una fonte di prova, mentre la Corte d’Appello ha esaminato la domanda relativa ai crediti e ne ha dato conto in base a più rationes decidendi autonome, fondate sulla regolamentazione contrattuale, senza riferimento alle transazioni quanto ai crediti e scrutinando le transazioni stesse solo in relazione alle pretese risarcitorie.

La Corte ricorda infine che il ricorso che prospetti questioni non trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare la loro deduzione innanzi al giudice di merito, indicando l’atto e riproducendone il contenuto essenziale (Cass. n. 25546/2006; Cass. n. 8206/2016). I ricorrenti nulla deducono sul punto. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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