Espulsione dello straniero e legami familiari: ricorso inammissibile per rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 6001 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie già compiuta dal giudice di merito. La valutazione dei legami familiari, sociali e affettivi ai fini dell’adozione della misura espulsiva, ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis, del TUI, costituisce accertamento di fatto devoluto al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione. Il controllo della Corte resta limitato alla verifica della correttezza del percorso argomentativo e non può tradursi in un nuovo esame delle circostanze già esaminate.
Il Fatto
Il Prefetto di Pistoia, in data 30/11/2021, aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998 per trattenimento irregolare nel territorio nazionale. Il destinatario aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Pistoia, che l’aveva rigettata con ordinanza n. 112/2022.
Avverso tale decisione lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’omesso esame del legame familiare con i genitori e i fratelli con cui dichiarava di convivere in Italia dal 2007, la relazione con una cittadina comunitaria, l’assenza di legami con il Paese di origine e la violazione dell’art. 13, comma 2-bis, e dell’art. 19, comma 1.1, del TUI, oltre agli artt. 2, 29 e 117 Cost. e all’art. 8 CEDU. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha trattato congiuntamente i tre motivi, dichiarandoli inammissibili. Il nucleo della censura consisteva nell’assunto che il Giudice di pace non avesse tenuto conto dei legami familiari e sociali costruiti in Italia e della prolungata permanenza nel territorio.
Secondo la Corte, tale doglianza non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il Giudice di pace aveva infatti esaminato le circostanze e i fatti dedotti, ritenendoli non decisivi. In particolare, ha accertato in fatto che il ricorrente aveva dichiarato alla polizia di essere entrato in Italia nel 2020 e di voler rientrare nel proprio Paese, essendo in possesso del passaporto; che era effettivamente rientrato nel Paese di origine; che nessuna prova sussisteva circa la convivenza con i familiari e la relazione more uxorio; che i precedenti penali rendevano palese l’insussistenza dell’avvenuta integrazione; che non risultava una stabile occupazione, essendo stata allegata solo una proposta di lavoro.
Di fronte a tali accertamenti, il ricorso tendeva a ottenere una rivalutazione del merito. La Corte ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione, miri in realtà a un nuovo esame delle risultanze istruttorie. A sostegno ha citato, tra le altre, Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 29404 del 2017.
La valutazione circa la rilevanza dei legami familiari ai fini dell’art. 13, comma 2-bis, del TUI è dunque questione di fatto, riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sostituibile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.