Espropriazione: valore venale e onere di motivare l’edificabilità dell’area (Cass. civ. Sez. I n. 18262 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione appropriativa, il giudice di rinvio che liquida il risarcimento secondo il criterio del valore venale del bene non può limitarsi a richiamare la relazione del consulente tecnico d’ufficio, né la “reale potenzialità edificatoria” dell’area, senza chiarire quale sia la classificazione urbanistica impressa dagli strumenti vigenti al momento della vicenda ablativa. Un’area è edificabile solo se risulta qualificata come tale dalla disciplina urbanistica coeva all’esproprio, e non anche quando la zona sia vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, che preclude al privato ogni forma di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. La motivazione che ometta tale accertamento non raggiunge lo standard del minimo costituzionale ed è censurabile per omesso esame di un fatto decisivo. La contumacia del Comune nel giudizio di rinvio non preclude la contestazione del criterio di quantificazione, trattandosi di rilievo interno al thema decidendum già delineato dalla pronuncia di cassazione.

Il Fatto

Un’area sita nel territorio comunale era stata oggetto di occupazione di urgenza e, in assenza del decreto di esproprio nei termini, il proprietario aveva convenuto in giudizio il Comune per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, oltre all’indennità di occupazione e al ristoro per l’ulteriore porzione occupata sine titulo. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva rideterminato il quantum. La Cassazione, con una prima pronuncia, aveva cassato sul punto la sentenza, affermando che nella liquidazione del danno andava applicato il criterio del valore venale del bene e che erroneamente era stato ordinato il deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello espletava una consulenza tecnica d’ufficio, recependo i valori già espressi in primo grado e calcolando il valore dell’area e l’indennità di occupazione nei limiti di quanto in precedenza riconosciuto. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’edificabilità dei suoli. La Suprema Corte ritiene la censura fondata. La motivazione della sentenza impugnata non raggiunge lo standard del minimo costituzionale, poiché nel valutare il valore venale dell’area si limita a richiamare la relazione del consulente tecnico d’ufficio, il quale a sua volta si era richiamato alla perizia resa nel giudizio di primo grado, senza specificare se in essa fosse stata accertata l’edificabilità legale dell’area.

La Corte di merito dà atto che la perizia si era basata sulla “reale potenzialità edificatoria” al momento dell’esproprio, senza chiarire che cosa si intenda con tale espressione, e richiama “concetti stimati” e una non meglio definita “esperienza” del consulente. Manca del tutto l’indicazione dello strumento urbanistico vigente al momento della vicenda ablativa. Il Comune osserva che dalla stessa relazione emergeva l’approvazione, in epoca anteriore al perfezionamento della vicenda ablativa, di una variante al PRG che modificava la destinazione d’uso dell’area a parcheggio, imprimendole una destinazione intermedia tra l’edificabile e l’agricola.

Il Collegio esclude che si tratti di questione preclusa dalla contumacia nel giudizio di rinvio. L’oggetto del giudizio di rinvio era determinare il valore venale dell’area facendo applicazione del criterio previsto dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e non già in base al criterio già travolto da pronuncia di incostituzionalità. Il Comune, contestando l’attribuzione di una “reale potenzialità edificatoria” al terreno, non introduce un’eccezione o domanda nuova, ma resta nell’ambito del thema decidendum come delineato dalla precedente pronuncia di legittimità.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che un’area va considerata edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non quando la zona sia vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, che comporta un vincolo di destinazione preclusivo delle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (richiamati Cass. n. 36309 del 2022, Cass. n. 18584 del 2020, Cass. n. 25314 del 2017, Cass. n. 23639 del 2016, Cass. n. 13172 del 2016). Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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