Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 6207 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che ne contesti la fittizietà ha l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrandola anche in via presuntiva con elementi oggettivi e specifici. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver usato la massima diligenza esigibile, senza che rilevino la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici. Il provvedimento di archiviazione penale non impedisce al giudice tributario di qualificare diversamente il fatto e non è coperto da cosa giudicata; parimenti, la sentenza penale di assoluzione non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, potendo essere valutata solo come fonte di prova. Il ricorso per cassazione è inammissibile per doppia conforme quando non si dimostri che le ragioni di fatto dei due gradi sono diverse.
Il Fatto
Una società operante nel commercio di metalli, poi fallita, riceveva un avviso di accertamento IVA per l’anno di imposta 2007. L’Ufficio contestava il suo coinvolgimento in una frode carosello quale soggetto interponente, a fronte di società qualificate come missing trader, per far figurare come intracomunitarie operazioni di importazione in realtà soggettivamente inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso introduttivo, applicando il criterio di ripartizione dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione dell’imposta armonizzata. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione, richiamando la giurisprudenza di legittimità e comunitaria. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è infondato: se lo svolgimento del fatto è assai succinto, nella parte in diritto sono recuperati elementi sufficienti sull’oggetto delle riprese, sulle difese delle parti, sul contenuto della decisione di primo grado, raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto ai rapporti tra processo penale e tributario, il Collegio ribadisce che il provvedimento di archiviazione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito e qualificato dal giudice tributario, poiché presuppone la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando tra i provvedimenti coperti da cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. Neppure la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario: essa può essere valutata come fonte di prova, con verifica di rilevanza. La Commissione regionale aveva correttamente considerato l’assoluzione del legale rappresentante, ritenendola non decisiva nell’autonomia valutativa dei due giudizi.
Sul riparto dell’onere probatorio, la Corte richiama il canone consolidato: l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva; il contribuente deve poi dimostrare la diligenza massima esigibile. La sentenza impugnata motiva ampiamente sulla consapevolezza della frode, con ancoraggi al quadro istruttorio quali l’assenza di controlli a fronte di operazioni di grande valore. Il canone risulta così calato nella fattispecie concreta.
Il motivo di omessa pronuncia è dichiarato inammissibile: l’attività di esame asseritamente omessa non concerne la domanda, ma una circostanza di fatto, l’assenza di benefici dalla frode, con esclusione di violazioni dell’art. 112 cod. proc. civ. Le censure sul vizio motivazionale sono inammissibili per doppia conforme, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto dei due gradi. L’ultima doglianza sulle sanzioni è inammissibile per allegazione apodittica. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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