TASI scuola paritaria, esenzione solo se la retta è simbolica (Cass. civ. Sez. V n. 5965 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TASI, l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in l. 2 maggio 2014, n. 68, per lo svolgimento di attività didattica in regime di scuola paritaria, presuppone un accertamento in concreto delle modalità non commerciali dell’attività e, con onere della prova a carico del contribuente, la percezione di un corrispettivo «simbolico», idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio. Tale accertamento non può risolversi nel mero confronto tra il corrispettivo medio percepito dall’ente e il costo medio per studente rilevato dal Ministero su base nazionale. Le istruzioni allegate al modello dichiarativo non vincolano l’interprete, dovendosi fare riferimento ai requisiti di settore fissati dall’art. 4, comma 3, lett. c), d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che impongono una valutazione puntuale, non predeterminata e riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente.
Il Fatto
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso da un Comune per il recupero a tassazione della TASI dovuta da un istituto educativo per l’anno 2015, in relazione al possesso di due unità immobiliari adibite ad attività didattica in regime di scuola paritaria. Il contribuente impugnava l’atto, ottenendo accoglimento in primo grado.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 1578/2022, rigettava l’appello del Comune, confermando la spettanza dell’agevolazione. Il giudice del gravame riteneva che l’attività didattica fosse svolta con modalità non commerciali, essendo rispettato il parametro del rapporto tra costo medio percepito dall’ente e costo medio per studente elaborato dal Ministero. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le censure non postulano un riesame del merito, ma attingono ai criteri di qualificazione normativa dell’agevolazione tributaria.
Il quadro normativo ricostruito muove dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011 per l’IMU e, per la TASI, dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 16 del 2014. L’art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inserito l’inciso «con modalità non commerciali» e ha demandato a un decreto ministeriale i requisiti generali e di settore dell’esenzione. Il d.m. n. 200 del 2012 ha stabilito che l’attività didattica è non commerciale se svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico, tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
La Corte richiama il risalente orientamento delle Sezioni Unite n. 28160 del 2008 e le pronunce successive, secondo cui l’esenzione esige un requisito oggettivo e uno soggettivo. Le disposizioni del 2012 miravano a rendere compatibile la disciplina interna con quella eurounitaria in materia di aiuti di Stato, come rilevato dalla decisione 2013/284/UE della Commissione. In tema di attività didattica è stato affermato che il corrispettivo simbolico è un ricavo irrisorio, marginale e del tutto residuale (Cass. n. 27821 del 2023).
Quanto al criterio desunto dalle istruzioni allegate al d.m. 26 giugno 2014 — fondato sul raffronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente — la Corte ribadisce che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l’interpretazione del dato normativo. Il punto di riferimento resta l’art. 4, comma 3, lett. c), d.m. n. 200 del 2012, che obbliga a una verifica puntuale dell’irrisorietà della retta, non riducibile all’applicazione meccanica di un parametro forfettario (Cass. n. 9927 del 2023; Cass. n. 4946 del 2023).
Il criterio del rapporto tra CM e CMS, inoltre, è replicato dai decreti che determinano i contributi alle scuole paritarie, àmbito distinto da quello dell’esenzione fiscale. Richiamando Cons. Stato n. 292 del 2016, la Corte osserva che esso attiene alla ragione di attribuzione di un vantaggio economico, non alla necessità di raccordare l’agevolazione al suo presupposto. Il mero confronto astratto tra corrispettivo medio e costo medio non è dunque idoneo a qualificare la non commercialit à dell’attività.
Il primo e il secondo motivo sono accolti, con assorbimento del terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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