Presunzione bancaria applicabile anche al contribuente non imprenditore (Cass. civ. Sez. V n. 6209 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di maggiore disponibilità reddituale desumibile dalle risultanze dei conti bancari, prevista dall’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è limitata ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma opera nei confronti della generalità dei contribuenti, essendo la norma richiamata estesa dallo stesso art. 32 all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Il contribuente può vincere la presunzione solo con prova analitica, riferita a ciascuna movimentazione, non con deduzioni generiche o richiami all’equità. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste per i tributi non armonizzati e, comunque, non riguarda le verifiche cd. a tavolino, estranee al triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa.

Il Fatto

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, emesso verso un contribuente persona fisica all’esito di indagini finanziarie sui conti correnti a lui riconducibili e di riscontri contabili presso due società. Il contribuente impugnava l’atto avanti la Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, respingendo l’appello.

Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, la violazione della disciplina del contraddittorio preventivo e l’illegittima applicazione della presunzione bancaria a un soggetto non imprenditore. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, rubricato come vizio di motivazione e non come violazione di legge. L’affermazione della CTR sull’inammissibilità dell’appello non entra nella ratio decidendi: essa è formulata al condizionale, è seguita dall’esame nel merito e il dispositivo conclude per il rigetto e non per l’inammissibilità. Si tratta dunque di un obiter dictum, privo di attitudine a fondare l’interesse all’impugnazione.

Il secondo motivo investe il contraddittorio endoprocedimentale. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, opera solo nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, e non anche per le verifiche cd. a tavolino. Per i tributi non armonizzati non sussiste alcun obbligo generale di contraddittorio, mentre per quelli armonizzati l’eventuale violazione è rilevabile solo se il contribuente assolve la cd. prova di resistenza. Nel caso di specie la verifica fu compiuta a tavolino e riguardò unicamente l’IRPEF: la non necessarietà del contraddittorio preventivo è dunque corretta.

Il terzo motivo concerne l’estensione della presunzione legale relativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ribadisce che i dati bancari possono essere utilizzati verso tutti i contribuenti destinatari degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973. La presunzione di ricavi o compensi vale invece per i soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, con la correzione apportata dalla dichiarazione di illegittimità della presunzione sui prelevamenti dei lavoratori autonomi. Ne deriva che i versamenti conservano efficacia presuntiva verso ogni contribuente, che può contrastarla solo con prova analitica di ciascuna movimentazione.

La Corte precisa che la prova richiesta non tollera deduzioni generiche o richiami all’equità, e che la presunzione legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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