Notifica al fallito della cartella presupposta e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 6241 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere di riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. La giurisprudenza che ha definito i contorni del criterio del tempo ragionevole non integra un’ipotesi di overruling rilevante ai fini della rimessione in termini. L’accertamento tributario relativo a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente, che resta esposto ai riflessi della definitività dell’atto impositivo.

Il Fatto

Il concessionario della riscossione notificava a cinque soggetti, quali coobbligati con una società in accomandita semplice, alcune intimazioni di pagamento relative a Irpef, Iva e Ilor degli anni 1993-1997. I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava i ricorsi riuniti.

In appello la Commissione tributaria regionale dichiarava il difetto di giurisdizione per le cartelle concernenti contributi INPS e accoglieva nel resto l’impugnazione, annullando le intimazioni per l’omessa notifica della presupposta cartella di pagamento, avvenuta soltanto a mani del curatore fallimentare della società. Il concessionario ricorreva per cassazione con due motivi; gli intimati non svolgevano attività difensiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta la questione della perpetuatio dell’ufficio di difensore, di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.. L’estinzione del concessionario e il subentro del successore, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore già costituito dello ius postulandi nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione, nella specie non avvenuta.

Nel merito dell’ammissibilità, la ricorrente aveva chiesto in memoria l’autorizzazione alla rinnovazione della notificazione del ricorso, assumendo l’esito negativo dei tentativi svolti nel dicembre 2015 presso la domiciliataria dei contribuenti. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 17352/2009: la rinnovazione della notifica ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto.

Le Sezioni Unite n. 14594/2016 hanno poi precisato che il notificante, appreso dell’esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., ossia trenta giorni per il ricorso per cassazione, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente. Nella specie la ricorrente, pur avendo appreso l’esito negativo il 17 dicembre 2015, non ha mai riattivato la procedura, come ammesso in memoria.

La Corte esclude poi che il sopravvenuto orientamento integri un overruling idoneo alla rimessione in termini, richiamando Cass. n. 8445/2018: la giurisprudenza più recente ha solo definito i contorni del criterio del tempo ragionevole, già enunciato, senza mutamento repentino e inopinato. Il ricorso è dunque inammissibile.

La Corte osserva infine che anche l’esame del merito non condurrebbe a esiti diversi. I motivi contrastano con il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento tributario inerente a crediti sorti prima del fallimento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente, eccezionalmente abilitato a impugnarlo nell’inerzia degli organi fallimentari (Cass. n. 5671/2006; Cass. n. 9434/2014; Cass. n. 1226/2022). La decisione impugnata è quindi conforme ai citati principi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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