TARSU, onere del contribuente provare i rifiuti speciali non assimilati (Cass. civ. Sez. V n. 10182 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993 per le aree che, per intrinseca natura, stabile destinazione o obiettive condizioni di inutilizzabilità, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali smaltiti a proprie spese. L’art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, superabile solo mediante l’espressa indicazione, nella denuncia originaria o di variazione, delle condizioni necessarie. Il giudice non può riconoscere l’esenzione in modo presunto, né qualificare d’ufficio come strumentali all’attività agricola locali la cui idoneità a produrre rifiuti speciali non sia stata dedotta e provata dal contribuente.
Il Fatto
Un Comune intimava a una contribuente un avviso di accertamento per la TARSU relativa a un’annualità, con riferimento a immobili accatastati come depositi che la stessa assumeva adibiti a stalla e fienile, produttivi di rifiuti speciali derivanti da attività agricola.
La contribuente impugnava l’atto e otteneva ragione in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del Comune, confermando che si trattava di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base alla delibera dell’ente impositore. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente della sentenza d’appello, è stato rigettato. La Corte ha ricordato che la nullità per difetto di motivazione ricorre quando questa è radicalmente carente o costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento. Nel caso concreto i giudici di merito avevano argomentato tenendo conto delle allegazioni delle parti e raggiunto il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il nucleo del decisum riguarda il riparto dell’onere della prova. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti delle esenzioni: il principio che pone a carico dell’amministrazione la prova della fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza delle esenzioni, che costituiscono eccezioni alla regola della debenza del tributo.
L’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 stabilisce una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti per i possessori di immobili. Tale presunzione può essere vinta solo dall’espressa indicazione, nella denuncia originaria o di variazione, dell’inidoneità dei locali a produrre rifiuti o della produzione di rifiuti speciali non assimilati. Né l’ente impositore né il giudice tributario possono presumere la spettanza dell’esenzione.
Nel caso esaminato la contribuente non aveva presentato alcuna denuncia né provato l’esistenza di aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili. Il Comune aveva invece prodotto la delibera di assimilazione, che richiamava espressamente anche la paglia e i prodotti di paglia tra i rifiuti soggetti alla privativa comunale, e aveva contestato la tipologia di rifiuto. La Corte ha quindi escluso che si potesse parlare di confessione o di deduzioni non contestate.
Accogliendo il secondo, il terzo e il quinto motivo e assorbendo il quarto, la sentenza è stata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese di merito e condanna della contribuente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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