Crediti erariali soggetti a prescrizione ordinaria, non quinquennale (Cass. civ. Sez. V n. 6302 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I crediti erariali sono assoggettati alla prescrizione ordinaria e non alla prescrizione quinquennale. La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito e non incide né modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che per i tributi erariali resta quello prescrizionale ordinario. La sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 623, l. n. 147/2013 opera nei limiti accertati dal giudice di merito. È inammissibile in cassazione il motivo che, senza trascrivere le relate di notificazione, mira a riformulare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato due intimazioni di pagamento, notificate nel 2014 e nel 2016, e le cartelle ad esse sottese, relative a tributi erariali e diritti camerali, notificate tra il 2004 e il 2007. A fondamento del ricorso ha dedotto l’omessa notifica degli atti presupposti, vizi propri degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti.

La CTP ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e ha accolto per il resto il ricorso, ritenendo i tributi erariali soggetti a prescrizione quinquennale. La CTR, in riforma, ha annullato le cartelle quanto ai diritti camerali e ha accolto l’appello dell’Agente della riscossione, applicando ai tributi erariali la prescrizione decennale e la sospensione dei termini. La contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce violazione dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2946 cod. civ., sostenendo che, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale. In via gradata la ricorrente assume il decorso della prescrizione decennale, avendo collocato la prima notifica impositiva nel 2004 e la seconda nel 2014.

La Corte ritiene il ricorso infondato quanto alla prescrizione quinquennale. Per costante giurisprudenza i tributi erariali sono assoggettati a prescrizione ordinaria. Le pronunce richiamate — Cass., Sez. V, n. 568 del 2024, Cass., Sez. V, n. 2359 del 2023, Cass., Sez. VI, n. 28846 del 2020, Cass., Sez. V, n. 27188 del 2020, Cass., Sez. V, n. 24278 del 2020 — confermano l’indirizzo.

La stessa Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016, evocata dalla ricorrente, afferma che la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare l’atto di riscossione produce unicamente l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza incidere sul termine prescrizionale, che nei tributi erariali resta quello ordinario. Nello stesso senso le ulteriori decisioni citate (Cass., Sez. VI, n. 33266 del 2019; Cass., Sez. VI, n. 32308 del 2019; Cass., Sez. V, n. 2941 del 2007).

Il ricorso è invece inammissibile nella parte in cui deduce la maturazione della prescrizione decennale. La doglianza non rispetta il principio di specificità, non essendo state trascritte le relate di notificazione degli atti richiamati, e mira a riformulare l’accertamento di fatto operato dal giudice di appello. La CTR ha accertato che le cartelle sono state notificate tra aprile 2004 e marzo 2007 e ha tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 623, l. n. 147/2013 rispetto all’intimazione notificata l’8 luglio 2014.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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