Motivazione per relationem nulla se priva di autonomo vaglio critico (Cass. civ. Sez. V n. 9711 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza di appello può essere motivata per relationem alla pronuncia di primo grado solo se il rinvio resti autosufficiente, riproduca i contenuti mutuati e li sottoponga ad autonoma valutazione critica, così da consentire il controllo della compatibilità logico-giuridica della decisione. Il rinvio apodittico alla motivazione di prime cure, con appiattimento privo di esame dei motivi di gravame e delle allegazioni difensive, integra il vizio di motivazione apparente e rende la sentenza nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La carenza del c.d. minimo costituzionale della motivazione impedisce ogni confronto con gli ulteriori parametri di impugnazione, che restano assorbiti.
Il Fatto
La società contribuente era attinta da un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010, scaturente da processo verbale di constatazione, con ripresa a tassazione di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, disconoscimento dei costi, indetraibilità dell’Iva e ricostruzione induttiva pura del reddito.
Il giudice di prossimità, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva il ricorso e annullava la ripresa. L’appello dell’Ufficio era rigettato con integrale rinvio alla pronuncia di primo grado. L’Amministrazione finanziaria ricorreva allora per cassazione; nelle more la società falliva e, nell’inerzia della curatela, spiegava difese l’ex legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte affronta la legittimazione processuale dell’ex amministratore. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 21333/2024), afferma che, in tema di fallimento, l’inerzia del curatore rispetto all’atto impositivo, per rapporti d’imposta con presupposti formatisi prima della declaratoria, fa sorgere la legittimazione straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori. Il principio vale anche per difendere la sentenza favorevole alla società, sicché il controricorso è ammissibile.
Nel merito, il primo motivo è fondato ed assorbe ogni altra questione. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li enuncia senza approfondita disamina logico-giuridica, rendendo impossibile il controllo (Cass. n. 9105/2017). In tali casi la sentenza resta priva del c.d. minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. n. 5209/2018).
Quanto alla motivazione per relationem, essa è legittima solo se si riferisce a una sentenza passata in giudicato tra le parti ovvero riproduca la motivazione recepita e vagliata autonomamente (Cass. Sez. Un. n. 14815/2008). Nel processo tributario il rinvio ad altra sentenza non ancora definitiva è ammesso a condizione che la motivazione resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica. È invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento (Cass. n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
Il collegio precisa ancora che è nulla la sentenza d’appello motivata per relationem a quella di primo grado quando la laconicità non consenta di appurare che la condivisione sia maturata attraverso l’esame critico dei motivi di gravame, delle allegazioni difensive e degli elementi di prova (Cass. n. 22022/2017).
Tale è il caso esaminato: la sentenza impugnata opera un apodittico rinvio alla pronuncia di prime cure, con appiattimento privo di valutazione critica e di autonomo apprezzamento. Il ricorso è dunque accolto, gli altri motivi assorbiti, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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