Compensazione quote ristoro rifiuti: difetto di reciprocità ed esigibilità (Cass. civ. Sez. I n. 6456 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione tra il credito per le quote di ristoro spettanti al comune che ospita impianti di trattamento dei rifiuti e il debito per i contributi dovuti al medesimo comune in qualità di ente conferente, il requisito della reciprocità non sussiste quando il credito per ristoro sia maturato nei confronti degli altri comuni conferitori e non dell’ente affidatario del servizio. La società affidataria, in forza del mandato all’incasso, è legittimata a riscuotere le quote di ristoro, ma l’obbligo restitutorio verso il comune beneficiario sorge solo con l’effettivo incameramento delle somme, ai sensi dell’art. 1713, primo comma, cod. civ. Ne consegue che, in difetto di prova della riscossione, manca il requisito dell’esigibilità del credito e la compensazione non può operare.
Il Fatto
Un comune della provincia di Napoli proponeva opposizione avverso l’ingiunzione emessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il pagamento di contributi, maggiorazioni e quote di ristoro maturate in base al quantitativo di rifiuti conferito in alcuni impianti di trattamento gestiti da una società affidataria, in forza di convenzioni risalenti nel tempo. Il Tribunale di Napoli, dichiarata la propria giurisdizione, annullava parzialmente l’ingiunzione, riconoscendo la compensazione tra i reciproci crediti e rideterminando la pretesa in una somma sensibilmente inferiore.
La Presidenza del Consiglio dei ministri proponeva appello e la Corte di appello di Napoli accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione del comune. Il comune ricorreva allora per cassazione, deducendo l’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione sulla compensazione e la violazione del divieto di ultrapetizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 342 e 324 cod. proc. civ. e sull’asserito giudicato formatosi circa la mancata contestazione dell’accordo di compensazione, è stato respinto per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non aveva riprodotto in modo integrale le parti essenziali dell’atto di appello. La Corte ha verificato direttamente il contenuto dell’impugnazione, consentito dalla natura processuale del vizio prospettato, e ha rilevato che la Presidenza aveva contestato il presupposto della compensazione sotto il profilo della liquidità, esigibilità e reciprocità dei crediti, con riferimento sia all’anno 2005 sia agli anni 2003 e 2004. Nessun giudicato poteva dunque dirsi formato.
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’ultrapetizione e alla dedotta violazione del giudicato implicito interno, sono stati dichiarati infondati. La Corte di appello non aveva travalicato i limiti dell’impugnazione, poiché le censure dell’appellante attenevano integralmente alla contestazione dell’esistenza di un accordo di compensazione, cui si aggiungeva, per il solo anno 2005, il venir meno della convenzione per effetto della risoluzione ex lege.
Quanto al quarto motivo, con cui si deduceva la violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., la Corte lo ha dichiarato inammissibile. L’orientamento consolidato esclude che ai fini dell’interpretazione della domanda giudiziale siano utilizzabili i canoni ermeneutici dettati per il contratto, non esistendo una comune intenzione delle parti da individuare. Si può dare rilievo alla volontà soggettiva dell’attore solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo da consentire al convenuto di cogliere l’effettivo contenuto della domanda. L’interpretazione della domanda costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, non per violazione di legge, come affermato dai richiamati precedenti Cass. n. 4754 del 2004 e Cass. n. 24480 del 2020.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del comune ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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