Correzione errore materiale e distrazione spese in favore del procuratore antistatario (Cass. civ. Sez. III n. 6460 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore anticipatario, pur in presenza dei presupposti, integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., con inserimento della relativa statuizione nel dispositivo del provvedimento. Viceversa, la mancata menzione del contributo unificato e delle somme dovute ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 non richiede alcuna correzione: trattandosi di obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, la relativa statuizione include implicitamente l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto una pronuncia favorevole di questa Corte, con la quale il ricorso era stato accolto e le spese erano state liquidate a carico della parte intimata. Il difensore che aveva assistito la ricorrente, nell’interesse della quale aveva anticipato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale deducendo che l’ordinanza aveva omesso di pronunciare sulla distrazione delle spese in proprio favore, nonché di liquidare gli esborsi del primo grado e parte di quelli del giudizio di cassazione.

Con una precedente ordinanza interlocutoria n. 24043/2023 il ricorso era stato rinviato a nuovo ruolo per disporre la notificazione dell’istanza e del provvedimento presidenziale alle parti. La trattazione è stata poi fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto verificato la regolarità del contraddittorio, rilevando che la notifica era stata effettuata dalla Cancelleria a mezzo PEC, nel rispetto dei termini di legge, con conseguente integrazione del contraddittorio sul procedimento di correzione.

Nel merito, il Collegio ha accertato che il difensore aveva effettivamente richiesto la distrazione delle spese in proprio favore e che, pur ricorrendone i presupposti, l’ordinanza oggetto di correzione aveva omesso di provvedere su tale richiesta. L’istanza è stata dunque accolta, disponendosi l’aggiunta della relativa statuizione nel dispositivo, con distrazione delle spese di ciascun grado in favore del procuratore antistatario.

Quanto alla dedotta mancata liquidazione del contributo unificato e delle somme dovute in base al d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha invece escluso la necessità di qualsiasi correzione. Il contributo costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. Anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la statuizione include implicitamente l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, mediante la corrispondente ricevuta. Sul punto il Collegio richiama Cass. Sez. 6-3 n. 18828 del 2015 e, in senso conforme, Cass. Sez. 1 n. 18529 del 2019.

Infine, la Corte ha ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 5061 del 2017.

Il provvedimento si chiude con la disposizione di correzione e con il mandato alla Cancelleria per l’annotazione in calce all’ordinanza oggetto di correzione, senza alcuna statuizione sulle spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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