Rinuncia al compenso del professionista e vantaggio indiretto: esclusa la violazione deontologica (Cass. civ. Sez. II n. 7431 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia, totale o parziale, al compenso professionale non integra di per sé illecito disciplinare, occorrendo che la condotta sia idonea a incidere negativamente sulle norme deontologiche per la particolarità del caso concreto. Le ipotesi di legittima gratuità della prestazione non sono limitate a ragioni affettive, etico-sociali, di benevolenza o di calamità naturali, ma si estendono a quelle in cui il professionista persegua un vantaggio personale e indiretto, anche di natura immateriale, purché suscettibile di tradursi in prospettiva in un vantaggio economico. La partecipazione a una gara pubblica per l’affidamento di un incarico con compenso simbolico, le cui condizioni siano state riconosciute legittime dal giudice amministrativo e siano identiche per tutti i concorrenti, esclude la violazione delle norme deontologiche e delle regole concorrenziali.
Il Fatto
Un architetto impugnava dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori la delibera del Collegio di disciplina territoriale che gli aveva irrogato la sospensione dall’esercizio della professione per sessanta giorni. La sanzione muoveva dalla violazione degli artt. 20.2 e 24.7 del codice deontologico: il professionista, risultato vincitore di una gara pubblica indetta da un Comune per la redazione di un nuovo strumento urbanistico, aveva accettato l’incarico a fronte di un compenso simbolico, pari a un euro, oltre al rimborso delle spese.
Secondo il Consiglio di Disciplina, la rinuncia al compenso era ammessa solo in casi eccezionali, riconducibili a ragioni affettive, etico-sociali o di benevolenza. Il Consiglio Nazionale, respingendo il ricorso, aveva ritenuto che l’accettazione dell’incarico per un euro avesse falsato le scelte economiche del committente e gli equilibri di mercato. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare un profilo di legittimazione passiva. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare confermato dal Consiglio nazionale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del locale Consiglio dell’ordine professionale e del Procuratore della Repubblica competente per territorio, non già del Consiglio di disciplina territoriale né dell’autorità che ha emesso la decisione impugnata. Il difetto di legittimazione di quest’ultima non incide sulla possibilità di decidere nel merito, avendo il ricorrente evocato i soggetti effettivamente legittimati (Cass. n. 3059/2020; Cass. n. 3539/2024).
Nel merito, il primo motivo è accolto. Il professionista era stato sanzionato per aver aderito a un bando che prevedeva un compenso di un euro, oltre al rimborso delle spese entro un tetto determinato. La vicenda aveva interessato anche la giustizia amministrativa, che con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 2017 aveva rigettato l’impugnativa del bando, riconoscendo che la nozione di contratto a titolo oneroso può assumere un significato attenuato, potendo la serietà dell’offerta essere assicurata da utilità economicamente apprezzabili anche non finanziarie, come il ritorno di immagine e l’incremento del curriculum.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla derogabilità del principio di tendenziale onerosità della prestazione professionale. Le Sezioni Unite n. 18450/2005 hanno ritenuto valida la clausola che condiziona il compenso alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, senza snaturare la causa del contratto; indirizzo confermato da Cass. n. 2770/2007, Cass. n. 20319/2007 e Cass. n. 30590/2011. Quanto alla gratuità, questa è consentita per i motivi più vari, quali l’affectio, la benevolentia o ragioni di ordine sociale o di convenienza, anche in vista di un vantaggio personale e indiretto (Cass. n. 16966/2005; Cass. n. 21251/2007; Cass. n. 8787/2000).
La decisione impugnata poggia dunque su un’erronea limitazione delle ipotesi di rinuncia al compenso. Le situazioni ammesse non si esauriscono in quelle indicate dal Consiglio Nazionale, ma comprendono il caso in cui la scelta del professionista sia ispirata a un vantaggio personale e indiretto, quale l’incremento della propria competitività in vista di futuri incarichi. Solo in apparenza l’attività si palesa gratuita, rinvenendosi nel vantaggio immateriale una modalità alternativa di rispetto del requisito dell’onerosità.
La Corte esclude inoltre che l’autonomia valutativa del giudice disciplinare possa legittimare la sanzione. La rinuncia al compenso è valida tra le parti e non è di per sé suscettibile di rilievo disciplinare, occorrendo che il comportamento, per la particolarità del caso, incida negativamente sulle norme deontologiche (Cass. n. 247/2001). Nella specie l’adesione alle condizioni di gara, identiche per tutti i concorrenti e riconosciute legittime dai giudici amministrativi, risponde a una specifica indicazione del committente e non può reputarsi preordinata all’accaparramento della clientela. Il motivo è accolto, il secondo resta assorbito; la decisione è cassata e, decidendo nel merito, la sanzione disciplinare è annullata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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