Abbonamento sportivo e squilibrio delle prestazioni: nessuna immeritevolezza (Cass. civ. Sez. III n. 7239 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Un contratto non può dirsi diretto a realizzare interessi immeritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., sol perché poco conveniente per una delle parti. Lo squilibrio economico tra le prestazioni, di per sé, non integra l’immeritevolezza né legittima un intervento correttivo del giudice, pena la violazione del principio di libertà negoziale. Chi ha concluso un cattivo affare non può sciogliersi dal contratto invocando lo squilibrio delle prestazioni, restando esperibili, ricorrendone i presupposti, la rescissione per lesione o la risoluzione per eccessiva onerosità. Il dovere di informazione e la buona fede non fondano una pretesa risarcitoria per il solo ribasso dei prezzi praticato dopo la conclusione del contratto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un abbonamento per assistere alle partite casalinghe di una società sportiva per una determinata stagione, a un prezzo superiore alla somma dei singoli biglietti, dopo che la società aveva ridotto il costo di questi ultimi. Chiedeva al giudice di pace la condanna della società al risarcimento della differenza, corrispondente al maggiore esborso rispetto al costo complessivo dei biglietti, invocando l’inesatto adempimento del contratto e, in via subordinata, la restituzione dell’indebito.

Il giudice di pace accoglieva la domanda, ravvisando la violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto. Il Tribunale di Napoli nord, in appello, riformava la decisione, escludendo che la società avesse garantito sconti o vantaggi economici agli abbonati e che tale pretesa potesse fondarsi su alcuna norma. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono dichiarati inammissibili. Anzitutto il ricorrente omette di riportare nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a base delle doglianze, come il contratto di abbonamento, violando il requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Sul piano argomentativo, il ricorrente denuncia la violazione dei criteri legali di interpretazione senza porre a base della censura argomentazioni idonee, limitandosi a riproporre la propria tesi difensiva non accolta. In particolare, la doglianza sull’asserita lesione dell’affidamento richiede una rivalutazione della vicenda che presuppone accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità.

Quanto all’art. 1322 cod. civ., la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui un contratto non è diretto a interessi immeritevoli solo perché poco conveniente per una parte: l’ordinamento tutela il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non chi abbia compiuto scelte contrattuali non satisfattive dei propri interessi economici. Perché un patto atipico possa dirsi volto a interessi immeritevoli occorre accertare la contrarietà del risultato cui mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione (Cass. n. 28998 del 2023).

La Corte ribadisce poi che lo squilibrio delle prestazioni non coincide con la convenienza del contratto: chi ha fatto un cattivo affare non può sciogliersi invocando lo squilibrio, e l’intervento del giudice è limitato a casi eccezionali (Cass. Sez. 6-2 n. 36740 del 2021). La possibilità di ricorrere alla rescissione per lesione o alla risoluzione per eccessiva onerosità esclude la necessità di invocare l’immeritevolezza del contratto (Sez. Un. n. 5657 del 2023).

Tale scenario esclude in radice la prospettata ipotesi del dolo, tanto più che il ricorrente ha invocato una tutela risarcitoria senza dedurre profili di nullità o di risoluzione. Quanto al preteso potere correttivo del giudice, esso non può intaccare la libertà negoziale sotto il profilo della convenienza economica dell’affare, come conferma l’art. 34, comma 2, cod. cons., e ridonderebbe comunque in termini di invalidità del negozio, prospettiva non evocata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *