Notifica al contumace nel grado di appello e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 6751 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la parte è rimasta contumace nel giudizio di appello, la notificazione del ricorso per cassazione deve esserle effettuata personalmente e non presso il legale domiciliatario del giudizio di primo grado. Ove il giudice di legittimità, rilevata la nullità della notifica per la sola mancanza dell’avviso di giacenza del piego, disponga la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso è inammissibile se la ricorrente non provvede nel termine e non giustifica in alcun modo la propria inerzia. Sussistono, in tal caso, i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Un professionista ottiene dal Tribunale di Pescara la condanna della società al pagamento del compenso per l’attività di stima dei danni subiti da una struttura turistica a seguito di furti e atti vandalici, e di trasmissione della perizia all’istituto assicuratore ai fini dell’indennizzo.
La società propone appello e la Corte d’Appello dell’Aquila, nella contumacia del professionista, dichiara inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi. La società ricorre allora in cassazione, notificando il ricorso al difensore domiciliatario del primo grado e tentando la notifica a mezzo posta al professionista personalmente.
La Motivazione della Corte
Il nodo processuale è la notificazione del ricorso alla parte contumace in appello. La Corte rileva che, in ragione di tale contumacia, la notifica doveva essere eseguita personalmente al resistente e non presso il legale domiciliatario del giudizio di primo grado.
Con precedente ordinanza interlocutoria la Corte aveva preso atto della contraddittorietà della documentazione prodotta: da un lato il plico risultava non consegnato per irreperibilità del destinatario, dall’altro lo stesso plico appariva depositato presso l’ufficio postale, pur mancando la comunicazione di avvenuto deposito. Non era dunque comprensibile se ricorresse l’ipotesi dell’art. 9 della legge n. 890/1982 — restituzione del plico al mittente con notifica negativa — oppure quella dell’art. 8 della stessa legge, con deposito del piego e notifica perfezionata al ritiro o dopo dieci giorni.
La Corte, privilegiando il diritto di azione e ravvisando la mancanza del solo avviso di giacenza, ha qualificato il vizio come mera nullità e non come inesistenza della notifica, richiamando Cass. n. 14173/2019. Ha quindi disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Nonostante la rituale comunicazione, la ricorrente non ha depositato la notifica rinnovata né ha giustificato l’inerzia. La Corte richiama, sul punto, Cass. 8.3.2017 n. 5974 e Cass. 20.1.2006 n. 1180, e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.