Specializzandi: borsa di studio e inammissibilità del ricorso per inintelligibilità (Cass. civ. Sez. III n. 15411 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, nella sua illustrazione, non consenta di comprendere quale capo della sentenza impugnata intenda censurare e non contenga alcuna ragionata critica alla motivazione è inammissibile per totale inintelligibilità. La misura della remunerazione degli specializzandi in medicina non incontra alcun vincolo quantitativo nel diritto comunitario, sì che la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo riguardo alla misura della borsa di studio. La disciplina del trattamento economico prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica, per effetto dei ripetuti differimenti, solo agli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, restando soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257/1991, sotto il profilo ordinamentale ed economico, coloro che vi si iscrissero negli anni antecedenti. La manifesta inammissibilità del ricorso, indice di una poco giustificata scelta impugnatoria, giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ..
Il Fatto
Dopo la laurea in medicina, la ricorrente si era iscritta a una scuola di specializzazione e, durante la frequenza, era stata remunerata con una borsa di studio pari a euro 11.603,50, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. Insieme ad altre persone convenne nel 2013 davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Ministeri, sostenendo che quell’importo non costituiva l’adeguata remunerazione imposta agli Stati membri dalla Direttiva 93/16/CEE e che esso non era stato né indicizzato annualmente né rideterminato ogni tre anni.
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo rimessa alla discrezionalità degli Stati membri la misura della remunerazione. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, confermò il rigetto, escludendo sia l’indicizzazione annuale, perché bloccata dall’art. 7 del d.l. n. 384/1992, sia l’adeguamento triennale, in virtù della deroga dell’art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; le amministrazioni hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ex art. 132 cod. proc. civ., qualificando il ragionamento dei giudici d’appello come omesso, apparente e pseudo-deduttivo. La Corte ha respinto la censura come manifestamente infondata, osservando che la motivazione non avrebbe potuto essere più chiara: la pretesa era stata ritenuta infondata perché la remunerazione percepita non fu inadeguata e perché il diritto comunitario non imponeva alcuna soglia minima.
Il secondo motivo prospettava la violazione delle Direttive 1982/76 e 1993/16, del d.lgs. n. 257/1991 e degli artt. 37-42 del d.lgs. n. 368/1999, sostenendo il diritto a una remunerazione all’attualità, agli interessi compensativi e l’applicabilità retroattiva della disciplina introdotta dal 2006.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per totale inintelligibilità. La sintassi usata non consentiva di comprendere se si censurasse il diniego del risarcimento, quello della rivalutazione, quello dell’indicizzazione e dell’adeguamento triennale, o tutti insieme. Il motivo, inoltre, non conteneva alcuna ragionata censura della motivazione impugnata: si limitava ad affermare che la ricorrente aveva un diritto e che la Corte d’appello gliel’aveva negato.
La ricorrente ometteva di spiegare per quale ragione in iure la remunerazione introdotta nel 2006 dovesse applicarsi retroattivamente e perché fosse erronea l’affermazione, ritenuta inappuntabile, secondo cui il diritto comunitario non impose vincoli quantitativi agli Stati membri. Trascurava soprattutto il costante orientamento della Corte, secondo cui la disciplina dell’art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica solo agli iscritti dall’anno accademico 2006-2007, restando gli altri soggetti al d.lgs. n. 257/1991: richiamate Sez. 6-3, Ordinanza n. 13445 del 29.05.2018, Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023, Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.01.2022 e Sez. 6-3, Ordinanza n. 6355 del 14.03.2018.
La Corte ha aggiunto che l’illustrazione evocava giurisprudenza anteriore a Cass. n. 4449 del 2018, con conseguente inosservanza del requisito di ammissibilità dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.