Notifica telematica INPS della cancellazione dagli elenchi bracciantili e giornate pregresse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6752 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione telematica nel sito internet dell’INPS del provvedimento di disconoscimento di giornate lavorative agricole, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica dell’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, assolve all’onere di notificazione anche per le giornate relative a iscrizioni negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma. Le nuove modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, senza che si ponga un problema di retroattività della norma né di necessità di disciplina transitoria.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva l’accertamento della sussistenza del proprio rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione nei relativi elenchi bracciantili. Il tribunale aveva dichiarato la decadenza dalla domanda, rilevando che la cancellazione dagli elenchi era stata pubblicata sul sito dell’INPS in data 18.9.2015 e che il ricorso era stato depositato solo il 5.12.2016, oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970, conv. con legge n. 83/1970.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 573/2018, confermava sostanzialmente la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge; l’INPS non spiegava difese scritte.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso censurava la sentenza d’appello per aver attribuito efficacia retroattiva alla norma che fissa la conoscenza legale della cancellazione della posizione lavorativa dagli elenchi dei braccianti agricoli a decorrere dal giorno della pubblicazione telematica effettuata dall’INPS sul proprio sito. Da quella data decorre il termine di 120 giorni per l’azione giudiziaria avverso il provvedimento amministrativo di cancellazione.

La ricorrente sosteneva che, trattandosi di rapporto lavorativo intercorso prima dell’entrata in vigore della legge, l’Istituto avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione personale.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante pubblicazione telematica nel sito dell’INPS, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, può avere ad oggetto anche giornate relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma, come affermato da Cass. n. 37974/2022.

Il Collegio ha dato continuità a tale indirizzo, escludendo che si ponga un problema di retroattività della norma o di necessaria disciplina transitoria: le nuove modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Il motivo è stato quindi dichiarato infondato.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Ente previdenziale ha esonerato il Collegio dal provvedere sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *