Compenso al liquidatore di concordato e prova dei fatti costitutivi del credito (Cass. civ. Sez. I n. 4623 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il diritto al compenso del liquidatore di una società poi fallita è subordinato alla prova, a carico dell’opponente, dei fatti costitutivi del credito e dell’effettivo svolgimento dell’attività gestoria dedotta a fondamento della domanda. La relativa valutazione appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità quando si risolva in un apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., investe la regola di diritto e non l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che resta estranea al giudizio di cassazione. Non è configurabile la ultrapetizione quando il giudice verifichi d’ufficio la ricorrenza dei fatti costitutivi della pretesa senza introdurre eccezioni nuove.
Il Fatto
Il ricorrente, già liquidatore di una società poi dichiarata fallita, proponeva opposizione allo stato passivo e avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di insinuazione, chiedendo il riconoscimento del compenso maturato per l’attività svolta. Il Tribunale di Savona rigettava l’opposizione, ritenendo sì erroneo l’inquadramento dell’incarico come organo della procedura, ma comunque non provati i fatti costitutivi del credito azionato.
Il decreto veniva impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il fallimento resisteva con controricorso. La questione centrale riguardava l’accertamento del diritto al compenso e la sindacabilità delle valutazioni di merito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’effettivo svolgimento dell’incarico di liquidatore. La Corte dichiara inammissibile la doglianza: il Tribunale aveva esaminato tali circostanze, ritenendole non provate.
Le ulteriori censure, osserva la Corte, pretendono un nuovo apprezzamento in fatto delle risultanze documentali, scrutinio non consentito al giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Il ricorrente avrebbe dovuto enucleare un “fatto storico” secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ciò che non risulta.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 2389, 2487-bis e 2489 cod. civ., oltre che dell’art. 1709 cod. civ., in tema di onerosità del mandato. Anche tale censura è inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge investe la regola di diritto e implica un problema interpretativo; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta è invece esterna all’interpretazione della norma e rimane sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. I n. 3340 del 2019; Cass. Sez. I n. 24155 del 2017; Cass. Sez. I n. 640 del 2019).
Le censure non colgono le rationes decidendi: per la fase pre-omologa il diritto al compenso era escluso per la mancanza di una delibera assembleare, profilo non censurato; per l’attività successiva all’omologazione il rigetto si fondava sulla mancata prova dell’attività gestoria.
Il terzo motivo deduceva infine la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale pronunciato ultra petita. Il motivo è manifestamente infondato: il giudice si è limitato a valutare la ricorrenza dei fatti costitutivi del credito, senza introdurre questioni estranee al contraddittorio.
Nota della Redazione
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