Plusorario medico entra nell’imponibile previdenziale e giudicato Inps non oppone al lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7212 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso corrisposto al medico dipendente per l’attività resa in regime di plusorario rientra nella base imponibile previdenziale quando, in base alla disciplina contrattuale e agli accertamenti di merito, costituisce un prolungamento del normale orario di lavoro e non l’esito di un autonomo rapporto libero-professionale. L’accertamento della natura subordinata della prestazione è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il giudicato formatosi tra datore di lavoro e Istituto previdenziale non è opponibile al lavoratore, titolare di un autonomo diritto al regolare versamento contributivo, tutelabile ex art. 2116, secondo comma, cod. civ. anche con domanda di condanna generica prima che il danno si produca.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico presso una struttura sanitaria dal 1977 al 2012, agisce contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., lamentando una omissione contributiva derivante dalla decurtazione dell’imponibile previdenziale, con conseguente riduzione della pensione.

La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, accerta l’irregolarità contributiva relativa alle prestazioni rese in regime di plusorario e condanna la struttura al pagamento di euro 14.327,91. Il medico ricorre in cassazione lamentando l’omessa pronuncia su una seconda domanda di condanna generica, relativa al periodo successivo. La struttura resiste con ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale. Il primo e il secondo motivo, connessi, riguardano la natura del rapporto in regime di plusorario e l’assoggettabilità a contribuzione. La Corte d’appello ha qualificato i relativi compensi come dipendenti dal rapporto di lavoro, valorizzando la disciplina aziendale e quella dell’art. 123 e dell’art. 127 del d.P.R. n. 384/1990, da cui emerge l’integrazione del plusorario nell’orario normale, l’assoggettamento a controlli obiettivi e la compensazione semestrale.

Le censure della struttura non si confrontano con le rationes della sentenza impugnata e sono inammissibili. La Corte di merito non ha violato l’art. 12 della legge n. 153/1969, ma ha verificato in fatto l’assenza di un autonomo rapporto libero-professionale. Il precedente Sez. V n. 5692/2007, richiamato dall’ospedale, riguarda una fattispecie diversa, in cui era stato accertato un distinto rapporto autonomo con gestione diretta delle visite e canone per l’uso dei locali: elementi non dedotti né provati nel caso concreto.

La Corte ribadisce che l’accertamento sulla natura subordinata della prestazione è demandato al giudice di merito e, salva la violazione dei criteri astratti dell’art. 2094 cod. civ., non è sindacabile in legittimità. Un’interpretazione che qualificasse come autonoma una prestazione resa con le caratteristiche della subordinazione si porrebbe in sospetto di illegittimità costituzionale per violazione del principio di indisponibilità del tipo contrattuale.

Il terzo e il quarto motivo, che invocano gli effetti preclusivi del giudicato tra struttura e Inps, sono infondati. Secondo il consolidato orientamento richiamato, il giudicato sul rapporto contributivo intervenuto tra datore e Istituto previdenziale non esercita autorità nei rapporti bilaterali autonomi tra lavoratore e datore di lavoro, improntati al principio di autonomia dei distinti rapporti.

Il quinto motivo è infondato, avendo la Corte di merito valutato i conteggi eccepiti. È invece fondato il ricorso principale: era stata proposta anche la domanda di condanna generica per il danno futuro da contributi prescritti, e la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi su di essa, violando l’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari.

Nota della Redazione

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