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Il lavoratore straniero è legittimato a impugnare il silenzio nella fase di convocazione per il contratto di soggiorno (TAR Puglia n. 293 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti inerenti al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, occorre distinguere tra la fase del rilascio del nulla osta, che legittima l’ingresso dello straniero, e la successiva fase di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Il lavoratore straniero, in quanto beneficiario del contratto di soggiorno, riveste una posizione giuridica differenziata e qualificata, tutelata dall’ordinamento, che lo legittima ad agire avverso il silenzio dell’Amministrazione nella fase successiva all’ingresso, finalizzata alla stipula del contratto di soggiorno. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato è infondata quando l’Amministrazione non fornisce concreti elementi per individuarne l’esistenza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza alla Prefettura di Foggia – Sportello Unico per l’Immigrazione, tramite il proprio datore di lavoro, per essere convocato ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito del rilascio del nulla osta nell’ambito della procedura c.d. “flussi”.

Rimasta inerte l’Amministrazione, il lavoratore ha adito il TAR con ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del lavoratore, trattandosi di procedura avviata su istanza del datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva. Richiamando un condivisibile orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, n. 9526 del 2025 e n. 9131 del 2024), il Collegio ha chiarito che nei procedimenti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale occorre distinguere due fasi: quella relativa al rilascio del nulla osta, che concerne l’autorizzazione all’ingresso, e quella successiva, relativa alla stipulazione del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La vicenda in esame attiene alla seconda fase, successiva all’ingresso del lavoratore sul territorio dello Stato. In questo segmento procedimentale, lo Sportello Unico convoca entrambe le parti – datore di lavoro e lavoratore – per la stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno. Il lavoratore, quale beneficiario del contratto, vanta un interesse qualificato alla proficua conclusione del procedimento, avendo maturato un interesse all’attiva partecipazione procedimentale nelle forme prescritte.

Il Collegio ha inoltre disatteso l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a controinteressati, rilevando che l’Amministrazione non aveva indicato né individuato concretamente il potenziale controinteressato. Nel merito, il ricorso è stato accolto, poiché l’Amministrazione non aveva adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, nonostante fosse decorso il termine di definizione dalla presentazione dell’istanza (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 3578/2022).

Quanto alla revoca del nulla osta, il TAR ha rilevato che il preavviso di revoca notificato non era stato seguito da alcun atto formale di revoca del nulla osta all’ingresso, con conseguente permanenza dell’interesse del lavoratore alla convocazione presso lo Sportello Unico. Il Giudice ha quindi ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, l’ammissione provvisoria non è stata confermata, dovendo essere valutate le condizioni reddituali anche per gli anni successivi, con integrazione dell’istanza mediante dichiarazioni sostitutive. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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