Indennità turni spezzati al part-time solo se la modifica è eccezionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13984 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di turno spezzato prevista dall’art. 43 lett. b) del CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, il requisito dell’eccezionalità non va riferito alla programmazione oraria risultante dal contratto individuale, bensì alla modifica in concreto dell’articolazione dell’orario di lavoro rispetto a quella normalmente svolta dal lavoratore. L’indennità trova la propria ratio nella compensazione del disagio subito da chi, solitamente addetto a turni continui ed avvicendati, venga adibito per esigenze di servizio al turno spezzato, con conseguente perdita di regolarità della sequenza ordinaria dell’attività. Ne deriva che la spettanza del trattamento economico aggiuntivo va accertata verificando se, nel caso concreto, la modifica dell’orario abbia prodotto il disagio da compensare.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società concessionaria autostradale con qualifica di capi squadra del servizio manutenzioni, erano stati assunti a tempo indeterminato con orario part-time. Nei periodi invernali compresi tra il 2011 e il 2017 avevano prestato servizio secondo turni spezzati di otto ore giornaliere, con interruzione di una o due ore tra le frazioni di turno.

Il Tribunale aveva accertato il loro diritto all’indennità di turno spezzato nella stessa misura spettante ai dipendenti a tempo pieno, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello di Milano aveva rigettato il gravame della società, valorizzando il profilo della discriminazione ai danni dei part-time. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. Sul piano processuale ricorda che la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è parificata a quella delle norme di diritto: le clausole vanno interpretate secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ., criteri interpretativi diretti e non più canoni esterni di controllo della motivazione, senza necessità di specifica indicazione delle norme asseritamente violate.

Richiamando Cass. n. 30141 del 2022 e Cass. n. 2996 del 2023, il Collegio osserva che il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale non sono ordinati per priorità, ma devono essere apprezzati in modo equi-ordinato, secondo un percorso circolare che coordini i canoni soggettivi e oggettivi previsti dal legislatore.

La clausola applicabile è l’art. 43 lett. b) del CCNL richiamato: l’indennità spetta al lavoratore addetto a turni continui ed avvicendati che, per esigenze di servizio, sia chiamato a svolgere il turno giornaliero in due soluzioni. La Corte individua la ratio della disposizione nella compensazione del disagio eccezionale subito da chi, per esigenze di servizio, veda modificato il proprio orario con il turno spezzato, perdendo la regolarità della sequenza ordinaria dell’attività, richiamando Cass. n. 23689 del 2023.

Non è quindi condivisibile l’assunto della Corte territoriale secondo cui, essendo i lavoratori stati assunti con programmazione oraria differente da quella applicata, l’assegnazione ai turni spezzati dovesse considerarsi eccezione rispetto alla regola. L’indagine sull’eccezionalità deve riguardare in concreto la modifica dell’articolazione dell’orario rispetto a quello normalmente svolto, per valutare se vi sia stato il disagio da compensare.

Il secondo motivo è pertanto accolto; il primo resta assorbito, dovendo la Corte di rinvio verificare, alla stregua delle risultanze processuali e, se del caso, di una necessaria istruttoria, la sussistenza del requisito delle esigenze di natura eccezionale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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