Detrazione risparmio energetico e ampliamento non ostativo se interno alla sagoma (Cass. civ. Sez. V n. 7221 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La detrazione prevista dall’art. 1, comma 344, legge n. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche quando l’intervento comporti un ampliamento, purché questo non sia realizzato all’esterno della sagoma esistente e non integri, pertanto, la nozione di nuova costruzione di cui all’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. La distinzione tra ampliamento e mera riqualificazione va condotta verificando l’ubicazione dell’opera rispetto alla sagoma preesistente. Il criterio di ripartizione proporzionale per millesimi tra i costi riferibili all’edificio esistente e quelli riferibili all’ampliamento costituisce un legittimo criterio di individuazione della quota detraibile e non un ricorso all’equità sostitutiva vietata in materia tributaria. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello su cui esso grava.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima, in parziale accoglimento dell’impugnazione dei contribuenti, aveva rideterminato gli importi della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per gli anni d’imposta dal 2010 al 2013.
L’Ufficio aveva escluso la detrazione IRPEF per le spese di riqualificazione energetica, sostenendo che l’ampliamento dell’edificio fosse ostativo al beneficio e che non fosse provata la quota di costo imputabile all’edificio già esistente. La questione approda in legittimità per la dedotta violazione della disciplina agevolativa e delle regole sul riparto dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, è funzionale a rendere intelligibili i motivi; nella specie il ricorso consente di ricostruire la vicenda sostanziale e processuale e di individuare le censure. Neppure è ravvisabile la violazione del n. 6, poiché nel processo tributario di cassazione il ricorrente non deve riprodurre i documenti, acquisiti al fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ma solo indicarli specificamente.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La norma agevolativa subordina la detrazione alla circostanza che si tratti di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. L’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 definisce interventi di nuova costruzione quelli di ampliamento realizzati all’esterno della sagoma esistente. La CTR ha accertato in fatto, con valutazione non censurabile in legittimità, che l’ampliamento riguardava il sottotetto su cui erano stati collocati i pannelli solari e non si poneva all’esterno della sagoma. Correttamente, dunque, si è ritenuto trattarsi di intervento di riqualificazione di edificio esistente.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ribadisce che essa si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava. La sentenza impugnata dà conto della produzione del prospetto di calcolo dei costi imputabili all’edificio preesistente e della documentazione già nella disponibilità dell’Ufficio, compresa la certificazione ENEA. La censura, non investendo il difetto assoluto di motivazione, si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie.
È infine infondata la doglianza di violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. Il criterio di ripartizione proporzionale per millesimi, volto a distinguere i costi detraibili da quelli non detraibili, non integra un ricorso all’equità sostitutiva, preclusa in ambito tributario, ma un legittimo criterio di individuazione della quota di spesa agevolabile, coerente con gli stessi documenti di prassi amministrativa.
Nota della Redazione
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