Prescrizione rivalutazione contributiva amianto: dies a quo dalla domanda all’Inail (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7322 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto, il termine di prescrizione del diritto decorre dal momento della maturata consapevolezza dell’esposizione da parte dell’assicurato. Tale consapevolezza può essere desunta dal fatto stesso dell’inoltro all’Inail della domanda di accertamento dell’esposizione, restando irrilevante, a tali fini, l’esito della domanda medesima. Il giudizio sulla consapevolezza dell’esposizione costituisce tipico accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il rigetto dell’istanza da parte dell’ente assicuratore non impedisce all’interessato di esercitare il diritto nei confronti dell’Inps.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l’Inps per ottenere l’accertamento dell’esposizione qualificata all’amianto e il riconoscimento della rivalutazione contributiva. Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Catania, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione formulata dall’Istituto.
La Corte territoriale aveva fissato il dies a quo della prescrizione al momento della presentazione, da parte dell’assicurato, della domanda all’Inail di rilascio dell’attestazione di esposizione. Poiché la domanda amministrativa all’Inps era stata presentata solo nel 2015, il diritto era stato giudicato prescritto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando la violazione delle norme sulla prescrizione e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente una questione processuale relativa al regolare svolgimento del giudizio di appello, rilevando che essa è stata devoluta solo con la memoria difensiva e risulta, pertanto, tardivamente proposta.
Nel merito, i tre motivi di ricorso sono strettamente connessi e vengono esaminati congiuntamente. Il ricorrente sosteneva la violazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. e dell’art. 13 della legge n. 257 del 1992, per avere la Corte d’appello erroneamente ancorato il dies a quo alla domanda presentata all’Inail anziché alla diversa e successiva conoscenza effettiva dell’esposizione.
La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui il decorso della prescrizione va fissato al momento della maturata consapevolezza dell’esposizione. Rileva inoltre che il giudizio concernente tale consapevolezza costituisce un tipico accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., richiamando sul punto Cass. n. 1584 del 2019.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte osserva che esso è stato erroneamente denunciato: la Corte territoriale ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza dell’esposizione qualificata dal fatto che l’assicurato avesse richiesto all’Inail il rilascio della relativa attestazione. Tale giudizio è del tutto in linea con gli insegnamenti di legittimità, che ritengono plausibile desumere la consapevolezza «dal fatto stesso dell’inoltro all’Inail della domanda di accertamento, restando irrilevante a tali fini l’esito della stessa», come affermato in Cass. n. 2244 del 2023, Cass. n. 1609 del 2022, Cass. nn. 3586 e 1098 del 2019 e, in precedenza, Cass. n. 2856 del 2017.
La Corte precisa che il rigetto dell’istanza da parte dell’Inail non impediva all’interessato di esercitare il diritto e di presentare la domanda amministrativa all’Inps. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.