Obbligo contributivo per i medici del Sovrano Militare Ordine di Malta e Accordo Collettivo Nazionale (Cass. civ. n. 15465/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come i Centri Antidiabetici del Sovrano Militare Ordine di Malta, offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione.
L’iscrizione al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali e il conseguente obbligo di versamento dei contributi non discendono automaticamente dalla mera equiparazione delle strutture sanitarie gestite dal Sovrano Militare Ordine di Malta a quelle pubbliche, ma richiedono la verifica in concreto della natura del rapporto professionale intercorso e dell’effettiva applicazione della disciplina convenzionale prevista dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.
Il rapporto professionale, ai fini dell’iscrizione al Fondo speciale, deve essere ricondotto a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978, non potendo l’espressione “rapporto professionale” essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendere ogni rapporto libero professionale.
Il Fatto
La lavoratrice, medico specialista, aveva prestato attività presso i Centri Antidiabetici gestiti da un’associazione del Sovrano Militare Ordine di Malta, ricevendo compensi a fronte di fattura, senza vincolo di subordinazione o di esclusività. L’Associazione versò i contributi al Fondo di Previdenza Generale per i medici libero professionisti, ma la lavoratrice chiese l’accertamento dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali, nonché il risarcimento del danno per l’omessa contribuzione.
Il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda, limitatamente alla condanna generica al risarcimento del danno, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 934 del 2021, confermò la decisione, ritenendo che l’attività dei Centri Antidiabetici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, e la loro equiparazione agli enti pubblici ospedalieri, determinasse l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale anche per i medici collaboratori non legati da rapporto di convenzione. L’Associazione propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e del Regolamento del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso, rilevando che la Corte d’Appello ha erroneamente esteso l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale a tutti i medici che hanno collaborato con i Centri Antidiabetici, a prescindere dalla natura del rapporto professionale intercorso. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass., Sez. U., n. 11513 del 2012) secondo cui le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta, per effetto degli accordi internazionali e della legge n. 833 del 1978, sono equiparate alle strutture sanitarie pubbliche e operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma ciò non comporta automaticamente che tutti i medici che vi collaborano siano iscritti al Fondo speciale.
La Corte analizza il Regolamento del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali, che prevede l’iscrizione per i medici aventi “rapporto professionale” con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale e, per gli “altri istituti” (tra cui le strutture dell’Ordine di Malta), solo “sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”. L’iscrizione al Fondo speciale e l’obbligo contributivo conseguente sono subordinati alla verifica in concreto che il rapporto professionale sia disciplinato dalle norme dell’A.C.N., il che non è stato accertato dalla Corte d’Appello.
La Cassazione precisa che l’espressione “rapporto professionale” contenuta nel Regolamento non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere ogni rapporto libero professionale, ma deve essere limitata ai rapporti convenzionali disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978. La Corte d’Appello ha omesso di verificare se, nel caso concreto, gli accordi intercorsi tra il medico e l’Associazione recepissero le norme dell’A.C.N., limitandosi a desumere l’obbligo dalla sola equiparazione delle strutture a quelle pubbliche. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame della controversia, verificando la natura del rapporto professionale intercorso e l’effettiva applicazione della disciplina convenzionale, e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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