Stabilizzazione del precario non sana l’abuso dei contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5244 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione a termine, resta ferma l’esclusione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003. Il lavoratore ha tuttavia diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie generale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, qualificabile come danno comunitario. La mera possibilità o probabilità di stabilizzazione non integra sanatoria dell’illecito, ma protrae la condizione di precarietà che fonda il pregiudizio risarcibile. È inammissibile, ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga censure già decise in modo conforme dall’orientamento consolidato della Corte.
Il Fatto
Il lavoratore ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno deducendo di avere prestato attività presso una Prefettura con mansioni di coadiutore amministrativo contabile, dapprima con plurimi contratti di somministrazione a termine, alcuni prorogati, e successivamente con un contratto a termine stipulato all’esito di una procedura selettiva, prorogato e rinnovato. Ha chiesto la trasformazione dei rapporti in un unico contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore del lavoratore. Avverso tale decisione il Ministero ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, identici, chiamati alla medesima udienza: il primo dichiarato improcedibile, il secondo esaminato nel merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, applicando l’art. 335 cod. proc. civ. Il ricorso più risalente è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., per non essere stato depositato il provvedimento impugnato ma una sentenza diversa.
La Corte ha poi affrontato la questione della proponibilità del secondo ricorso. Ha ribadito che, una volta esercitato il potere di impugnazione con un primo ricorso, la parte esaurisce la facoltà di critica della decisione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e nel rispetto del termine di decadenza. Il secondo ricorso è stato pertanto esaminato nel merito.
Con il primo motivo il Ministero ha dedotto l’omessa decisione su un punto decisivo, incentrata sul processo di stabilizzazione della controparte, asseritamente perfezionatosi dopo la sentenza d’appello. Il motivo è stato ritenuto inammissibile: nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti, e ancor meno fatti già verificatisi in pendenza dei gradi di merito, né provarli con produzioni documentali consentite solo nei casi dell’art. 372 cod. proc. civ. La Corte ha escluso che possa invocarsi un’ipotesi di prospective overruling, riguardando l’istituto solo mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale. Ha inoltre distinto il caso da quanto accaduto in ambito scolastico, dove rilevava uno ius superveniens.
Con il secondo motivo il Ministero ha censurato la qualificazione dei contratti, sostenendo il rilievo normativo delle ordinanze emergenziali. Il motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., per conformità della decisione all’orientamento consolidato della Corte. La Corte ha ribadito che l’eccezionalità dello strumento impone che le deroghe alle norme di legge siano espresse, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 225 del 1992, ora art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. In presenza di dubbi prevale l’opzione interpretativa non derogatoria. Non basta che le ordinanze prevedessero il ricorso a somministrazioni o contratti a termine per ragioni di urgenza: nulla era esplicitato sulla deroga alle norme che, ratione temporis, disciplinavano la materia.
La Corte ha infine escluso che la sola probabilità di stabilizzazione integri sanatoria. Ha richiamato la necessità di una reale assunzione a tempo indeterminato, riconducibile con nesso causale alla reiterazione dei contratti, non configurabile come mera chance. La prospettiva di una stabilizzazione, al contrario, protrae la condizione di precarietà che è ragione del danno riconosciuto.
Nota della Redazione
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