Nel processo tributario il concessionario può produrre in appello le relate di (Cass. civ. Sez. V n. 7352 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, il concessionario della riscossione può produrre per la prima volta in secondo grado l’originale o la relata di notifica della cartella di pagamento: tale produzione costituisce mera difesa, volta a confutare le ragioni del ricorrente, e non eccezione nuova vietata dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non va interpretato in modo Formalistico, non potendosi tradurre nell’onere di integrale trascrizione degli atti, quando nel ricorso sia indicato il contenuto degli atti richiamati e segnalata la loro presenza negli atti di merito. In tema di riscossione coattiva, la tempestiva notificazione della cartella a uno dei destinatari, debitore iscritto a ruolo o coobbligato, impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Il Fatto

Gli eredi di un contribuente impugnavano una cartella di pagamento portante IRPEF relativa agli anni di imposta 2007. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non dovute le somme, rilevando che la notificazione della cartella, avvenuta il 13 giugno 2012, era intervenuta oltre il termine triennale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo la dichiarazione presentata il 29 settembre 2008, e giudicava tardivamente prodotte le relate di notifica del 13 giugno 2011.

Il concessionario della riscossione proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Gli eredi resistevano con controricorso; l’Agenzia delle entrate restava resistente. Il ricorso era avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava in un unico mezzo l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione, è inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui è contraddittoria la deduzione congiunta dei due distinti vizi: l’omessa pronuncia implica la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e va fatta valere ai sensi dell’art. 360, n. 4), cod. proc. civ., mentre l’omessa motivazione presuppone l’esame della questione e va denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. Nel merito non si ravvisa comunque una motivazione apparente.

È invece fondato il secondo motivo. Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, la parte rimasta contumace in primo grado può produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo di cui si contesta la notifica: si tratta di mera difesa, che non integra l’eccezione nuova preclusa dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Corte disattende poi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza. Richiama il principio di proporzionalità delle sanzioni processuali elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU e le Sezioni Unite n. 8950 del 2022: l’autosufficienza non può interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, né tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti, quando il ricorso indichi il contenuto degli atti e ne segnali la presenza nel giudizio di merito. Nella specie il ricorrente aveva richiamato specificamente l’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella a uno degli eredi.

Quanto al terzo motivo, la Corte aderisce al principio di Cass. n. 24582 del 2022: in tema di riscossione coattiva, la tempestiva notificazione della cartella a uno dei destinatari, debitore o coobbligato, impedisce la decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Risultano quindi fondati il terzo, quarto e sesto motivo, con assorbimento del quinto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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