Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 26693 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, dopo aver dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, depositi, nel termine dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. pen., copia della decisione priva della relata di notificazione. L’onere di deposito della sentenza con la relazione di notifica è funzionale al riscontro, d’ufficio e a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto della cosa giudicata formale, della tempestività dell’impugnazione, esercitabile una volta avvenuta la notificazione solo nel termine breve. La sanzione non è evitata se il documento mancante non sia prodotto dalla controparte né risulti comunque nella disponibilità del giudice, e non sono sufficienti l’istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio né il deposito tardivo ex art. 372 cod. proc. civ.. La declaratoria di improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria, limitatamente ad alcune cartelle esattoriali, deducendo la nullità o inesistenza delle relative notifiche, eseguite in violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 140 cod. proc. civ., oltre al decorso della prescrizione e della decadenza e alla mancata notifica del preavviso di ipoteca. La Commissione provinciale respingeva il ricorso; la Corte distrettuale rigettava l’appello, ritenendo corrette le notifiche e superata ogni doglianza sulla prescrizione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
Il Consigliere delegato, preso atto che entrambe le parti avevano confermato la notifica della sentenza d’appello, rilevava che il ricorrente aveva depositato solo una copia della decisione di secondo grado, priva della relata di notificazione. Depositata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la parte ricorrente proponeva opposizione, insistendo per la decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla dichiarazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata. Tale dichiarazione costituisce attestazione di un fatto processuale, idoneo a far decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e a impegnare la parte, in forza dell’autoresponsabilità, alle relative conseguenze: sorge così l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Sez. Un. n. 21349 del 2022; Sez. Un. n. 22438 del 2018; Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 11386 del 2019), confermato dalle Sezioni Unite in materia di notifica digitale e di copia depositata senza attestazione di conformità. Il temperamento opera solo quando il documento risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotto dalla controparte o acquisito d’ufficio (Cass. n. 25971 del 2022; Sez. Un. n. 10648 del 2017).
Nel caso di specie la relata non è stata prodotta dal controricorrente, che pure aveva eccepito l’improcedibilità, né è stata depositata dal ricorrente entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, e nemmeno entro i quindici giorni precedenti l’udienza. Non basta la mera istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio, poiché la copia notificata non vi è di regola contenuta, essendo la notifica successiva alla definizione del giudizio.
La Corte esclude infine profili di illegittimità costituzionale della sanzione, già ritenuta conforme agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, e rigetta il ricorso, condannando la parte soccombente alle spese, alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al versamento in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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