Notifica postale e avviso di ricevimento: consegna al dichiaratosi destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 14279 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che sottoscriva l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa da quelle indicate dall’art. 7, comma 2, legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. L’agente postale non ha l’obbligo di identificare il consegnatario, dovendo soltanto attestare che, nel luogo e nella data indicati, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario ha apposto una firma. Il semplice disconoscimento della sottoscrizione non è sufficiente a contestare le risultanze dell’avviso di ricevimento, che fa fede fino a querela di falso, con conseguente irrilevanza della C.T.U. grafologica disposta in appello.

Il Fatto

La concessionaria per la riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per IRPEF e accessori dell’anno 2004, fondata su un avviso di accertamento che aveva determinato redditi da plusvalenze finanziarie non dichiarati. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che rigettava il ricorso.

Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello e annullava la cartella, dopo aver disposto in secondo grado una consulenza tecnica volta ad accertare l’apocrifia della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento dell’atto presupposto. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, sostanzialmente convergenti sulla legittimità della notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, rilevando che l’atto contiene l’esposizione chiara dei fatti di causa essenziali, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, senza mera trascrizione degli atti processuali, in conformità all’art. 366, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Nel merito, i motivi sono esaminati congiuntamente perché riconducibili a un’unica doglianza sulla legittimità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento presupposto della cartella. Il thema decidendum riguarda l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e il rinvio alla legge n. 890/1982, oltre che agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 9962 del 2010, secondo cui la consegna all’indirizzo del destinatario a chi sottoscrive l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, è valida fino a querela di falso, non rilevando che non sia sbarrata la relativa casella né indicata la qualità del consegnatario. Il collegio richiama anche Cass. n. 6126 del 2016 e Cass. n. 22514 del 2020, che individuano le condizioni di validità: consegna all’indirizzo del destinatario e firma apposta dal consegnatario nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.

L’agente postale, afferma la Corte, non ha l’obbligo di identificare il soggetto al quale consegna l’atto, ma solo di attestare che, nel luogo e nella data indicati, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario ha apposto una firma. La sequenza notificatoria rilevante è quella dell’art. 7, commi 1 e 2, legge n. 890/1982: una volta raccolta la dichiarazione e la firma della ricevuta, la notifica è legittima e rispondente al modello legale.

Per contestare le risultanze dell’avviso di ricevimento sarebbe stata necessaria una pronuncia di falsità a seguito di querela di falso. La querela era stata presentata, ma l’istanza era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza passata in giudicato, non impugnata dalla parte interessata. In assenza di dichiarazione di falsità, l’avviso deve ritenersi notificato a persona dichiaratasi destinataria: la C.T.U. grafologica espletata in appello è quindi ultronea e irrilevante, non applicandosi le norme sulla verificazione della scrittura privata.

Consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, con il rigetto del ricorso originario del contribuente e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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