Disconoscimento copie generico inefficace e onere di specificità (Cass. civ. Sez. V n. 7376 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica, pur senza vincoli di forma, impone una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco sia il documento contestato sia gli aspetti differenziali rispetto all’originale. Non sono sufficienti clausole di stile né contestazioni generiche o onnicomprensive, che devono ritenersi tamquam non esset. In presenza di un disconoscimento generico, il giudice di merito non è tenuto a disporre l’esibizione degli originali ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992. La motivazione che dichiari l’inefficacia di tale eccezione per genericità non è affetta da vizio di motivazione apparente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e gli atti prodromici, tra cui cartelle di pagamento e un avviso di intimazione di pagamento. La Commissione tributaria provinciale dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti prodromici per tardività; la Commissione tributaria regionale, nel confermare, riteneva generico il disconoscimento delle copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte dall’agente della riscossione.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità di tale valutazione e la mancata disposizione dell’ordine di esibizione degli originali. Nelle more, egli rappresentava che il Tribunale di Frosinone, con ordinanza, aveva accolto l’opposizione all’esecuzione dichiarando prescritti i crediti portati dalle cartelle, e chiedeva a questa Corte di valutare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata, dichiarandola inammissibile. La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., restandone esonerata solo se la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuto giudicato. Nel caso di specie la copia prodotta non recava alcuna attestazione in tal senso.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., che non investe l’autenticità del documento ma solo la piena corrispondenza della riproduzione fotografica all’originale. La contestazione deve essere chiara e univoca, indicando gli elementi differenziali: le parti materialmente contraffatte, quelle mancanti o aggiunte, con elementi almeno indiziari sul diverso contenuto. Un’eccezione generica delimita male il thema probandum e ribalterebbe su controparte e giudice l’onere di intuire la difformità.
La Corte richiama i propri precedenti conformi, Cass. n. 16557 del 2019, Cass. n. 14279 del 2021 e Cass. n. 40750 del 2021, nonché il principio di Sez. U. n. 761 del 2002 sulla necessità di contestazioni non ambigue. Esamina poi i precedenti indicati dal ricorrente: la sentenza n. 14804 del 2014, ritenuta non condivisibile perché omette di sindacare la specificità del disconoscimento, e le pronunce n. 4801 del 2017 e n. 7465 del 2018, che non si pongono in contrasto con il principio riaffermato.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo — poiché nessun obbligo di esibizione sorge in mancanza di una valida contestazione — e la reiezione del terzo motivo, poiché a fronte di un disconoscimento generico il giudice territoriale non doveva ulteriormente specificare le ragioni dell’inefficacia dell’eccezione. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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