Cessione del credito da ritardo aereo e compensazione pecuniaria (Cass. civ. Sez. III n. 7375 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito alla compensazione pecuniaria dovuta al passeggero per il ritardo del volo superiore a tre ore, disciplinata dal reg. CE n. 261/2004, è valida ed efficace, non sussistendo alcun divieto normativo di cedibilità. La cessione non integra operazione di finanziamento al pubblico assoggettata alla disciplina dell’art. 106 TUB, allorché manchi una dazione ulteriore e diversa rispetto al prezzo e il prezzo sia parametrato al costo di esazione del credito, con la conseguenza che l’acquisto di crediti a fini di recupero non richiede l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari. Il cessionario è, quindi, titolare del diritto e legittimato ad agire in nome proprio. Le censure volte a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie o del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La società cessionaria aveva convenuto in giudizio la compagnia aerea dinanzi al Giudice di pace, per ottenere la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal reg. CE n. 261/2004 per il ritardo, superiore a tre ore, di un volo dal quale erano derivati i crediti di due passeggeri, che li avevano ceduti alla stessa cessionaria. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda, ravvisando la nullità della cessione per violazione dell’art. 106 TUB e il conseguente difetto di legittimazione attiva.

Il Tribunale, in sede di appello, aveva riformato la decisione e condannato la compagnia al pagamento della somma richiesta, riconoscendo la piena validità della cessione e la natura oggettiva della responsabilità del trasportatore. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui la controricorrente ha replicato con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il ricorso principale, in ragione della formulazione condizionata di quello incidentale. Il primo motivo, con cui si sostiene che la cessione del credito sarebbe in realtà un mandato oneroso all’incasso, è dichiarato inammissibile sotto un triplice profilo: la ricorrente non specifica in quale sede processuale abbia allegato le contestazioni e le prove; propone una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito; e la censura relativa all’art. 115 TULPS è manifestamente inammissibile, perché la qualificazione del rapporto come compravendita presuppone che la cessionaria abbia agito per il recupero di un proprio credito.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il percorso del giudice di appello. Il Tribunale aveva correttamente escluso che la fattispecie rientrasse nel finanziamento al pubblico di cui all’art. 106 TUB, muovendo dalla nozione di finanziamento delineata dall’art. 2 del d.m. n. 53 del 2015, che annovera tra le operazioni di finanziamento gli acquisti di crediti a titolo oneroso, ma esclude quelli compiuti a fini di recupero. La cessione del credito non costituisce tipo negoziale autonomo e la precisazione “a titolo oneroso” presuppone un sacrificio ulteriore e diverso dal prezzo, assimilabile agli interessi del mutuo.

Nel caso concreto, il prezzo era parametrato esclusivamente al costo di esazione del credito e la sua corresponsione era solo eventuale e successiva all’escussione del debitore ceduto. Tale ricostruzione esclude la connotazione di scopo di finanziamento e riconduce l’operazione alla compravendita. La Corte richiama, in materia di cessione del credito risarcitorio da sinistro stradale, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione non soggiace ad alcun divieto e non implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992.

Il terzo motivo, relativo alla dedotta nullità della cessione per difetto del prezzo, è parimenti inammissibile: il giudice di merito ha spiegato che il prezzo, pur parametrato al Listino Prezzi per relationem, era incontestatamente ancorato al costo di esazione, escludendo l’impianto causale di finanziamento. Il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile, perché tale censura non può essere proposta per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte fuori dei limiti legali.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte condanna la ricorrente alle spese processuali e, ravvisata l’inammissibilità del ricorso, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dando altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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