Raddoppio termini solo con reato, spese di sponsorizzazione e finalità (Cass. civ. Sez. V n. 25657 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone la sussistenza di violazioni presidiate da sanzioni penali e non richiede la formale presentazione della denuncia. Esso non opera per l’IRAP, le cui violazioni non sono assistite da sanzioni penali. Nella qualificazione dei costi sostenuti, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità risiede negli obiettivi immediatamente perseguiti con gli esborsi, non nell’efficacia del mezzo prescelto: la valutazione dell’idoneità dello strumento rientra nella discrezionalità dell’imprenditore e non è sindacabile dal giudice tributario. In tema di IVA, la contestazione della soggettiva inesistenza delle operazioni, proposta per la prima volta in cassazione, è tardiva e inammissibile.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice e i suoi soci impugnavano davanti alla CTP di Bergamo un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006. L’Amministrazione contestava la soggettiva inesistenza di alcune fatture e il difetto di inerenza dei costi di sponsorizzazione. I ricorsi riuniti dei contribuenti venivano respinti.

La CTR della Lombardia confermava la decisione di primo grado, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini per l’accertamento e qualificando i costi dedotti come spese di rappresentanza, deducibili solo per un terzo. I contribuenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata formatasi dopo la Corte cost. n. 247 del 2011: i termini degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che incidano le modifiche della legge n. 208 del 2015 sugli avvisi già notificati.

Poiché l’avviso era stato notificato il 28 novembre 2012, non era necessaria la formale presentazione della denuncia: bastava che le violazioni rientrassero astrattamente tra quelle per cui l’obbligo è previsto. I ricorrenti non avevano dedotto con autosufficienza le ragioni della insussistenza di tale obbligo.

La Corte opera però una netta distinzione tra le due imposte. Se l’accertamento è legittimo quanto all’IVA, deve ritenersi intervenuta la decadenza con riferimento alla indebita deduzione di costi ai fini IRAP, poiché il raddoppio dei termini non si applica a tale imposta, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.

Sul secondo motivo, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è dato dagli obiettivi perseguiti con gli esborsi: le prime riguardano iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne immagine e prestigio, le seconde rispondono a una finalità promozionale incentrata sui prodotti. La CTR aveva invece qualificato le spese in ragione dell’efficacia della forma di sponsorizzazione, rilevando che il logo era faticosamente individuabile sulle auto. Così argomentando, ha valutato l’idoneità del mezzo e non la finalità del contratto, invadendo la discrezionalità dell’imprenditore.

Il quarto motivo, sulla detraibilità dell’IVA, è inammissibile: i contribuenti non avevano mai contestato l’inesistenza soggettiva delle fatture nei gradi di merito, sollevando la questione solo in cassazione. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo nei limiti indicati, assorbe il terzo e rigetta il quarto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *