Inammissibile l’appello notificato per posta senza ricevuta di spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 7377 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il ricorso o l’appello notificato direttamente a mezzo del servizio postale è inammissibile ove il ricorrente o l’appellante, all’atto della costituzione, non depositi la ricevuta di spedizione del plico, oppure l’elenco delle raccomandate recante la data e il timbro dell’ufficio postale, oppure l’avviso di ricevimento con data di spedizione asseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario. L’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 prescrive il deposito entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso a pena di inammissibilità. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si è costituita, e il giudice non può sanarlo disponendo la successiva esibizione, salvo che sussistano i presupposti della rimessione in termini. Il tempestivo perfezionamento della notifica può ritenersi provato solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa alla TARSU per l’anno 2009, emessa nei confronti di un contribuente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in sede di appello proposto dal Comune, riformava la decisione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo, tra gli altri motivi, l’inammissibilità dell’appello del Comune per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica. La Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito per verificare il rilievo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il quarto motivo, dichiarato assorbente. Il Comune, appellante, aveva notificato l’atto per posta ma, in sede di costituzione, non aveva depositato la ricevuta di spedizione né l’avviso di ricevimento: aveva prodotto soltanto una distinta di raccomandate priva di timbro datario e di sottoscrizione dell’impiegato postale. L’eccezione era stata compiutamente sollevata nelle controdeduzioni di appello e atteneva proprio alla violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 impone il deposito dell’originale notificato o della copia con fotocopia della ricevuta di spedizione entro trenta giorni, a pena di inammissibilità; il comma 2 ne prevede la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado, anche in caso di costituzione della controparte.

Richiamando la propria giurisprudenza (Sezioni Unite n. 13452 del 2017, Sez. T n. 31879 del 2022, n. 24726 del 2022), la Corte ribadisce che il deposito dei documenti attestanti la spedizione è onere dell’impugnante e che il giudice non può ordinare l’esibizione successiva per sanare l’inammissibilità, fuori dai casi di rimessione in termini. Nel fascicolo non risultava traccia della ricevuta di notifica dell’appello al contribuente. Il secondo comma dell’art. 22, nel prevedere la rilevabilità officiosa, esclude ogni sanatoria.

La Corte riqualifica quindi il motivo, originariamente dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., sotto il canone dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., ravvisando il vizio di omessa pronuncia. La Commissione regionale, ritenendo che l’impugnazione dell’atto sanasse ogni vizio di notifica, aveva mal inteso la natura dell’eccezione: quest’ultima non riguardava l’atto impositivo, bensì il vizio di costituzione dell’appellante.

Il quarto motivo è pertanto accolto. Accertata l’inammissibilità dell’appello del Comune, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., non potendo il processo di appello proseguire. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza, con condanna solidale del Comune e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ex lege a Riscossione Sicilia S.p.A.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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