Inammissibile il motivo che cumula vizi di legge e vizi processuali (Cass. civ. Sez. V n. 7567 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che cumula in un unico coacervo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., senza distinguere la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto dai profili attinenti alla ricostruzione del fatto, è inammissibile. Una siffatta prospettazione non consente di cogliere con chiarezza le doglianze e di esaminarle separatamente, negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se fossero state articolate in motivi diversi e singolarmente numerati. È inammissibile anche il motivo che, pur deducendo un vizio di legge, si risolva in una critica della valutazione delle prove, finalizzata a ottenere un accertamento fattuale di segno opposto a quello del giudice di merito. Ai fini della specificità dell’appello, richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., non è necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi rispetto al primo grado, purché la doglianza costituisca critica adeguata della decisione impugnata.
Il Fatto
Una società cooperativa esercente attività di panificazione e vendita di prodotti alimentari riceveva un avviso di accertamento per l’anno 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria, in via analitico-induttiva, rideterminava maggiori ricavi e maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L’accertamento muoveva dal piano di controlli predisposto per i contribuenti del settore, in ragione dello scarto tra il reddito dichiarato e i ricavi.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello della contribuente. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Amministrazione deduce la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 324 cod. proc. civ., nonché degli artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: cumula in un unico coacervo censure di diritto e di fatto, senza evidenziare specificamente la trattazione delle doglianze e i profili di ricostruzione del fatto, non consentendo l’esame separato delle stesse (Cass. n. 8915/2018; Cass. Sez. U. n. 9100/2015).
La Corte rileva inoltre che l’Amministrazione non censura la valutazione espressa dalla Commissione regionale in ordine alla carenza dei requisiti della presunzione semplice. Quanto alla specificità dell’appello, l’interpretazione è attività riservata al giudice del merito; l’esposizione delle medesime ragioni già addotte in primo grado è sufficiente, purché determini critica adeguata e specifica della decisione impugnata (Cass. n. 23781/2020; Cass. n. 707/2019; Cass. n. 32954/2018; Cass. n. 2814/2016).
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. e dell’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, è parimenti inammissibile: le censure rivestono natura meritale e sono preordinate a un nuovo esame delle risultanze istruttorie, in quanto la ricorrente ripropone elementi già addotti nei gradi di merito. Priva di fondamento è poi la tesi dell’attribuzione di pubblica fede alle affermazioni dei giudici di primo grado.
Anche il terzo motivo, relativo all’art. 2730 cod. civ., è inammissibile: non si imputa ai giudici di appello di avere disatteso una prova legale, ma si critica la valutazione del materiale istruttorio, sempre finalizzata a un accertamento fattuale di segno opposto. Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni del primo, oltre che per la formulazione generica, non essendo dedotta la misura dell’imponibile accertato all’interno del delta tra dichiarato e accertato.
Il ricorso è dunque rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva della società intimata. Non si applica il contributo unificato in ragione della prenotazione a debito (Cass. n. 1778/2016).
Nota della Redazione
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