Trasferimento di rami d’azienda nel concordato con assuntore e irrilevanza fiscale dell’accollo delle passività (Cass. civ. Sez. 5 n. 16636 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distribuzione dell’attivo e del passivo di una procedura di concordato preventivo tra più soggetti assuntori, attuata mediante distinti atti di trasferimento di rami d’azienda, integra una cessione di ramo d’azienda e non uno smembramento del compendio aziendale fronte all’accollo di determinate passività. Il decreto di omologa del concordato con assuntore, avente effetti immediatamente traslativi, è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; la base imponibile per il trasferimento di azienda è determinata ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, ossia per differenza tra valore dell’attivo e valore del passivo aziendale trasferito. L’accollo dei debiti aziendali, contestuale al trasferimento, non è autonomamente imponibile ex art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, atteso che nel concordato con assuntore l’assunzione delle passività costituisce effetto legale naturale e imprescindibile del mezzo di liquidazione, privo di autonoma capacità contributiva.
Il Fatto
A seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, il Tribunale aveva disposto la distribuzione dell’attivo e del passivo della procedura tra due società assuntrici in specifiche e distinte porzioni. Tali attribuzioni erano state attuate mediante due distinti atti notarili di trasferimento di altrettanti rami d’azienda, con i quali le cessionarie avevano preso in carico anche le relative passività. L’Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di liquidazione per l’imposta di registro, ritenendo che le cessioni di ramo d’azienda fossero assistite da un autonomo accollo del passivo, da tassare separatamente ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 21, comma 2, del medesimo decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha anzitutto escluso che la fattispecie integrasse uno smembramento dell’azienda, rilevando come gli atti impugnati avessero ad oggetto il trasferimento di due rami d’azienda, ciascuno dotato di autonoma funzionalità e comprensivo delle relative poste attive e passive. La compresenza delle passività nel compendio trasferito non impedisce la configurabilità della cessione di ramo d’azienda, atteso che il trasferimento è avvenuto in attuazione e nei limiti del concordato omologato e, quindi, al netto della falcidia concordataria.
Quanto alla tassazione, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il decreto di omologa del concordato con assuntore va tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, avendo effetti immediatamente traslativi. Ne deriva che, trattandosi di cessioni di rami d’azienda, corretta è l’applicazione dell’art. 51, comma 2, del TUIR, che calcola la base imponibile al netto delle passività aziendali, le quali, costituendo parte integrante del compendio ceduto, non sono autonomamente tassabili.
La Corte ha inoltre ritenuto dirimente l’applicazione dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, in base al quale non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e oneri contestuali ad altre disposizioni. Nell’economia del concordato con assuntore, l’accollo delle passività non costituisce un negozio autonomo, ma un atto accessorio e dovuto, effetto legale del mezzo di liquidazione; la connessione tra trasferimento dei beni e assunzione dei debiti non ha carattere meramente pattizio ma intrinseco e necessario, sicché non trova applicazione il secondo comma dell’art. 21 citato, che prevede la tassazione sulla base della disposizione più onerosa.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la deduzione dell’Agenzia circa la non inerenza di alcune passività al compendio trasferito, trattandosi di questione nuova, mai sollevata nei gradi di merito né negli avvisi di liquidazione impugnati, e come tale estranea al tema del decidere del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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