Motivazione apparente CTR e rinvio su sanzioni rigo RW (Cass. civ. Sez. V n. 12723 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È apparente la motivazione che, pur graficamente presente, non rende ragione del fondamento della decisione, perché composta da affermazioni apodittiche, lessicalmente incomprensibili o prive di struttura logica. La motivazione apparente equivale a motivazione assente e integra il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Non soddisfa l’obbligo di motivazione la pronuncia che aderisca in modo acritico alla decisione di primo grado, senza esplicitare gli elementi e il ragionamento seguiti per formare il proprio convincimento. L’accoglimento del motivo di motivazione apparente determina la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, che provvede anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il contenzioso trae origine dalla notifica, nei confronti di un contribuente, di un avviso di contestazione per sanzioni relative alla mancata compilazione del rigo RW delle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta dal 2005 al 2007, per investimenti non dichiarati detenuti nella Repubblica di San Marino. Veniva irrogata una sanzione che, tenuto conto del cumulo delle annualità e di altri atti di irrogazione, risultava liquidata in € 234.666,97.
Il contribuente impugnava l’atto e otteneva l’annullamento sia in primo grado sia in appello. La CTR del Veneto confermava la pronuncia di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre il contribuente rimaneva intimato nonostante la regolarità della notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui l’Agenzia deduce la motivazione apparente della sentenza d’appello. Il Collegio richiama la nozione consolidata: è apparente la motivazione che, pur graficamente presente, non rende ragione del fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Nel caso concreto il motivo è ritenuto pienamente fondato. La motivazione impugnata è priva di struttura logica e contiene solo affermazioni, alcune lessicalmente incomprensibili, altre totalmente apodittiche. Esse nulla aggiungono a una sterile e acritica adesione alla prima pronuncia.
La Corte rileva in particolare che non si comprende in base a quali elementi il giudice d’appello ritenga la sentenza della CTP “chiara e circostanziata anche nei suoi richiami legislativi”. Segnala inoltre l’incomprensibilità lessicale di alcune frasi e l’assoluta apoditticità della chiosa finale, secondo cui le altre doglianze si intendono assorbite.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che — conformandosi ai principi espressi — provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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