Motivazione apparente e autosufficienza del ricorso: inammissibili i motivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7674 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da motivazione apparente la sentenza di appello che esponga le ragioni della decisione secondo il parametro di Cass. 8053/2014, restando esclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il motivo non alleghi un fatto. È inammissibile il motivo che denunci la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. senza riprodurre gli atti del processo, perché non pone il giudice di legittimità in condizione di apprezzare la sussistenza e la portata del vizio. Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte che censura la valutazione delle prove o la distribuzione dell’onere probatorio deve trascrivere o allegare gli atti e i verbali su cui fonda la censura.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento della disoccupazione agricola per l’anno 2010. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda.
La corte territoriale ha ritenuto le prove testimoniali contraddittorie rispetto alle affermazioni del ricorrente e comunque inidonee a superare le risultanze del verbale ispettivo dell’Inps, che aveva evidenziato l’artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati e l’inesistenza dell’attività aziendale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per inidoneità della motivazione in relazione alla sentenza di primo grado. La Corte ha respinto la censura perché la corte territoriale ha reso una motivazione nel rispetto del parametro indicato da Cass. 8053/2014. Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non deduce un fatto.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la corte ritenuto non utili le testimonianze mentre l’Inps aveva contestato solo la capacità dei testi. Il motivo è inammissibile: non riproduce gli atti del processo e non pone la Corte in condizione di apprezzare la sussistenza e la portata del vizio denunciato.
Il terzo motivo riproponeva il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la corte trascurato che l’Inps non aveva eccepito l’incapacità al momento dell’assunzione della prova testimoniale. Anche questa censura è inammissibile, perché la parte non riproduce gli atti né riporta il verbale d’udienza, e non dimostra che del fatto si sia discusso in giudizio.
Il quarto motivo deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la corte trascurato che l’onere della prova era a carico dell’Inps. Il motivo è inammissibile perché non si parametra in alcun modo alla sentenza, che si è basata proprio sulle prove offerte dall’Inps.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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