Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e cessazione della materia (Cass. civ. Sez. V n. 480 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, formalizzata dall’Amministrazione finanziaria a seguito della definizione agevolata delle liti pendenti, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di estinzione consegue all’espressa richiesta della parte ricorrente e all’adesione della controricorrente. La compensazione delle spese è giustificata quando la controparte, ricevuta la notifica dell’istanza di estinzione e compensazione, non dissenta con memoria o altra allegazione, manifestando così adesione.

Il Fatto

La società contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento con cui l’ufficio rideterminava il reddito per l’anno di imposta 2009, riprendendo a tassazione, quale costo indeducibile ex art. 109 TUIR, il 21% dei canoni di locazione su immobili oggetto di operazioni infragruppo e successivo “sale and lease back”. L’ufficio riteneva veritiero solo il prezzo della cessione originaria, presumendo la differenza di prezzo quale finanziamento occulto.

Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la conferma in appello, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nelle more, l’Agenzia comunicava di avere definito le controversie pendenti con un accordo quadro e di avere perfezionato la procedura di definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 118 del 2019 per tutti gli avvisi degli anni 2005-2010, tra cui quello oggetto di causa.

La Motivazione della Corte

L’Avvocatura generale dello Stato ha rappresentato che l’Agenzia delle Entrate, con apposita nota, aveva comunicato l’intervenuto accordo quadro di definizione delle controversie pendenti, comprensivo dell’adozione di provvedimenti in autotutela. La società consolidante aveva perfezionato la procedura di definizione delle liti pendenti in relazione a tutti gli avvisi di accertamento del periodo considerato.

La Corte rileva che la definizione ha riguardato anche l’avviso oggetto del giudizio, con effetti liberatori nei confronti della società contribuente, la quale non aveva rilievi in proprio ma solo in quanto consolidante. Su tale presupposto la difesa erariale ha rinunciato formalmente al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, giusta anche l’espressa richiesta dell’Avvocatura generale dello Stato. Sul punto richiama il proprio orientamento (Cass. n. 18368 del 08/06/2022), secondo cui la compensazione delle spese è giustificata quando la controparte, ricevuta la notifica dell’istanza di estinzione e compensazione per motivi relativi all’accordo, non abbia dissentito con memoria o altra allegazione, manifestando adesione.

La pronuncia non esamina nel merito i quattro motivi di ricorso, poiché l’intervenuta definizione delle liti pendenti e la conseguente rinuncia assorbono ogni questione. Resta ferma la regola processuale per cui la rinuncia al ricorso, non contrastata dalla controricorrente, produce l’effetto estintivo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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