Interpretazione della clausola sull’accordo scritto per le opere extra contratto (Cass. civ. Sez. II n. 468 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione del contratto il criterio letterale di cui all’art. 1362 cod. civ. non è relegato in posizione secondaria, ma costituisce il mezzo fondamentale per ricostruire la comune intenzione dei contraenti, pur non essendo l’unico e necessariamente decisivo. Ne deriva che è viziata la sentenza che, nell’attribuire valore a una clausola che subordina a preventivo accordo scritto le opere non indicate nel preventivo allegato, ne delimiti l’operatività alla sola quantificazione del prezzo e non anche all’individuazione delle opere, senza confrontarsi con il dato testuale e senza spiegare la difficoltà logica di ipotizzare un accordo sul prezzo in assenza dell’indicazione dell’opera cui esso si riferisce. Il principio di diritto invocato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di forma scritta convenuto per le modifiche del contratto di appalto non si applica ai lavori extracontrattuali è estraneo alla questione della ricostruzione del contenuto della clausola negoziale che imponga un accordo specifico.
Il Fatto
Il committente aveva appaltato la costruzione di una struttura polifunzionale; l’appaltatore, ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori, si era visto opporre l’opposizione del committente, che aveva contestato l’ammontare della pretesa e proposto domande riconvenzionali di applicazione della penale per il ritardo e di risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva revocato il decreto e riconosciuto all’appaltatore una somma ridotta. La Corte di appello, in parziale riforma, gli aveva riconosciuto il credito per i lavori extra contratto e un importo più elevato per le opere non eseguite, respingendo le domande riconvenzionali del committente. Questi ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. La clausola contrattuale di cui si discute prevedeva che, per le eventuali opere non indicate nel preventivo allegato, i prezzi sarebbero stati concordati e stabiliti prima di darne inizio e previa sottoscrizione di un regolare accordo aggiuntivo. Secondo la Corte di appello, la previsione non impediva un accordo verbale, riguardando solo la misura dei prezzi, trattandosi di lavori extracontrattuali e non di varianti.
La Suprema Corte non condivide tale conclusione, ravvisando una violazione del criterio legale di interpretazione testuale. L’art. 1362 cod. civ. impone di indagare la comune intenzione delle parti senza fermarsi al senso letterale delle parole, ma il criterio letterale resta il mezzo fondamentale per ricostruire quella intenzione, come affermato dai precedenti richiamati (Cass. n. 10967 del 2023, Cass. n. 21576 del 2019, Cass. n. 33451 del 2021, Cass. n. 32786 del 2022, Cass. n. 9380 del 2016, Cass. n. 14432 del 2016).
La Corte rileva inoltre che il giudice di merito ha utilizzato il solo criterio letterale senza ricorrere al comportamento complessivo delle parti o ad altri criteri integrativi degli artt. 1363 e seguenti cod. civ. La lettura accolta non si confronta con il tenore della clausola, che riferisce sintatticamente la stipulazione dell’accordo aggiuntivo tanto alle opere quanto al loro prezzo: non è plausibile un accordo sul prezzo in assenza dell’indicazione dell’opera cui esso si riferisce.
Il richiamo alla Cass. n. 23291 del 2014 è giudicato inconferente, riguardando un principio indipendente dalla ricostruzione del contenuto della clausola. L’interpretazione adottata ha portato la Corte di appello a disapplicare sostanzialmente la clausola, determinando d’ufficio il compenso dell’appaltatore. Il motivo è quindi fondato quanto alla violazione dei criteri ermeneutici e inammissibile nel resto; gli altri motivi sono dichiarati inammissibili, investendo accertamenti di fatto o difettando dei requisiti di specificità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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