Premio aziendale di rendimento subordinato al solo budget di bilancio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3234 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di premio aziendale di rendimento disciplinato dall’art. 44 del c.c.n.l. del 12.2.2005 per i dipendenti delle imprese creditizie e dall’art. 24 del contratto integrativo aziendale del 3.3.2006, l’istituzione dell’incentivo è rimessa alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, che ne determina ammontare, criteri di attribuzione e tempi di pagamento. L’an del premio va individuato nella sussistenza del budget, inteso come impegno di spesa iscritto in bilancio, e non nella redditività complessiva dell’impresa o nel raggiungimento di prefissati obiettivi di utile netto. La mancata attivazione della procedura di informazione e consultazione sindacale non è dirimente, poiché la consultazione ha carattere eventuale e, al suo termine, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. La sentenza che ometta la preliminare analisi letterale delle clausole collettive viola i canoni di ermeneutica negoziale.
Il Fatto
Un dipendente di una banca ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento del premio aziendale di rendimento relativo agli anni 2011 e 2012. La banca propose opposizione, rigettata dal Tribunale. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 30.11.2020, respinse l’impugnazione della banca, ritenendo che il diritto al premio non dipendesse dal raggiungimento di obiettivi specifici fissati dal datore di lavoro, ma dalla sola previsione in bilancio di un impegno di spesa.
La banca ricorse per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del c.c.n.l. e dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., in relazione all’art. 24 del CIA, alla delibera del consiglio di amministrazione del 13 gennaio 2011 e al verbale dell’assemblea dei soci del 29 aprile 2013. Il lavoratore resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure sono svolte in termini chiari e pertinenti alle ragioni del decisum di secondo grado, investendo la questione centrale dell’interpretazione delle norme collettive.
Nel merito, la Suprema Corte ha accolto il motivo in continuità con i propri precedenti sulla medesima fattispecie (Cass. n. 30135 del 2021; Cass. nn. 16924, 16925, 16926, 16927 e 16928 del 2022; Cass. nn. 25655, 14204, 13802 e 11594 del 2023). Il Collegio ha richiamato il principio di fedeltà ai precedenti, osservando che l’interpretazione nomofilattica ha vocazione di stabilità e che mutamenti di orientamenti consolidati sono ammessi solo se giustificati da gravi ragioni (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011, n. 23675 del 2014, n. 11747 del 2019).
Nel merito, la Corte ha osservato che l’art. 44 del c.c.n.l. riconduce il premio alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, che può prevedere o non prevedere l’istituzione dell’incentivo e ne stabilisce ammontare globale, criteri di attribuzione e tempi di pagamento, nel rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi informativi e di consultazione sindacale. Nella specie, gli obiettivi per il 2011 erano stati fissati dal consiglio di amministrazione in un utile netto di gruppo di almeno 500 milioni.
La sentenza impugnata, secondo la Corte, ha omesso la puntuale analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando il criterio del senso letterale delle parole di cui all’art. 1362, comma 1, cod. civ., quale primo momento del processo interpretativo. Ha inoltre confinato in un cono d’ombra il ruolo della contrattazione integrativa aziendale, quale strumento di attuazione delle previsioni nazionali, senza procedere a un’interpretazione sistematica delle clausole.
Tali carenze metodologiche si riflettono sull’attribuzione di carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura di consultazione: la norma collettiva conferma la unilateralità dell’istituzione dell’incentivo, il carattere eventuale della procedura e la possibilità, per l’impresa, di adottare comunque i provvedimenti deliberati al termine della stessa. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Nota della Redazione
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