Registri Iva tenuti su supporto informatico e detrazione (Cass. civ. Sez. V n. 7828 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio vincola il giudice di merito e la stessa Suprema Corte nuovamente investita del ricorso, senza possibilità di modifica, neppure in presenza di un sopravvenuto mutamento normativo o di un diverso orientamento giurisprudenziale. Il favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 opera esclusivamente sul terreno sanzionatorio e presuppone l’abrogazione della norma precetto; per i tributi resta ferma la regola generale di irretroattività stabilita dall’art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000. La disciplina introdotta dall’art. 7, comma 4 quater, del d.l. n. 357 del 1994, che riconosce la regolarità della contabilità tenuta con sistemi elettronici, non retroagisce agli anni di imposta anteriori e non determina alcuna abolitio criminis.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui, all’esito di una verifica, l’Amministrazione finanziaria contestava l’indebita detrazione Iva per l’anno di imposta 2004. I dati contabili relativi alle operazioni Iva, memorizzati su supporto telematico, non erano stati trascritti su registri cartacei, ma erano stati stampati alla presenza dei verificatori.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza di rinvio, annullava la decisione. Il giudice del rinvio accoglieva nuovamente l’appello dell’Amministrazione e avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della sopravvenuta disciplina sulla contabilità elettronica e invocando il favor rei.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Muovendo dal motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i giudici rilevano anzitutto che l’espressione usata dalla Commissione Tributaria Regionale circa la “detraibilità dei costi” è impropria, ma non esclude il riferimento alla detrazione Iva, oggetto effettivo della controversia. La sentenza impugnata ha correttamente ribadito il principio già affermato in sede di rinvio: l’omessa trascrizione dei dati relativi alle fatture di acquisto su registri cartacei, annotati solo su supporti informatici, determina la perdita del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, pur lasciando fermo il diritto al rimborso dell’imposta versata in eccedenza.

Il motivo è inoltre inammissibile nella parte in cui invoca l’applicazione del sopravvenuto art. 7, comma 4 quater. A norma dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio e la stessa Corte nuovamente investita della controversia, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale. Il mutamento normativo non incide: il favor rei opera solo per le sanzioni, mentre per i tributi vige l’irretroattività della norma tributaria.

La nuova disposizione, affermando la regolarità della contabilità tenuta elettronicamente, ha inciso soltanto sui presupposti oggettivi dell’indetraibilità Iva. Poiché non ha effetto retroattivo, per l’anno di imposta in questione resta applicabile la previgente disciplina dell’art. 7, comma 4 ter, che limita la parificazione tra registrazione meccanografica e cartacea. Rimane perciò fermo il giudizio di infedeltà della dichiarazione dal quale deriva il disconoscimento dei crediti portati in detrazione e il legittimo recupero dell’imposta.

Quanto alle sanzioni, la deroga introdotta dal comma 4 quater è intervenuta sulla disciplina dei registri ma non sugli effetti fiscali della loro irregolare tenuta. Non vi è stata pertanto alcuna abolitio criminis e restano dovute le sanzioni eventualmente irrogate, poiché il favor rei presuppone l’abrogazione della norma precetto o il venir meno dell’imposta anche per le annualità pregresse. Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *