Rappresentante doganale indiretto: responsabilità e onere della prova della diligenza (Cass. civ. Sez. V n. 7830 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dazi doganali, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto non opera l’esimente della buona fede dell’importatore di cui all’art. 220 CDC, ma trovano applicazione gli artt. 302 T.U. dogane e 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472/1997. Una volta dimostrata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall’art. 3 legge n. 689/1981. Il rappresentante indiretto non è un mero nuncius: assume un’obbligazione propria e deve osservare la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., con un dovere di informazione e di attenta verifica dell’esattezza dei dati dichiarati. Non basta l’inconsapevolezza dell’irregolarità né il mero ossequio alle istruzioni ricevute dal mandante.

Il Fatto

Nei confronti di una società, quale dichiarante doganale in rappresentanza indiretta per operazioni di importazione di calzature provenienti dalla Repubblica popolare cinese effettuate nel 2006 per conto di altra società, erano stati emessi provvedimenti di irrogazione sanzioni ai sensi dell’art. 303 TULD. La società li ha impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha accolto il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto il gravame dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ritenendo che nessuna sanzione potesse essere irrogata allo spedizioniere che avesse agito in rappresentanza indiretta secondo la prescritta diligenza, non essendovi prova che la società sapesse o dovesse sapere dell’inesattezza dei dati dichiarati dall’importatore. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa sull’onere della prova e sulla responsabilità del rappresentante indiretto.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società. I dazi doganali sono imposte non periodiche e riguardano singole importazioni; i giudicati invocati concernono diverse dichiarazioni doganali e fatti non aventi carattere di durata, sicché non presentano le condizioni richieste in tema di giudicato esterno.

Nel merito la doglianza è fondata. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: per le sanzioni al rappresentante indiretto non vale l’esimente dell’art. 220 CDC, dettata per il recupero dei dazi a posteriori, ma rilevano gli artt. 302 T.U. dogane e 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472/1997. L’art. 5 introduce il principio di colpevolezza: dimostrata dall’amministrazione la fattispecie tipica, è il trasgressore a dover provare l’assenza di colpa, per la presunzione dell’art. 3 legge n. 689/1981. L’art. 6 prevede l’errore sul fatto quale causa di non punibilità, purché non derivi da colpa; l’art. 10 esclude la responsabilità di chi sia stato indotto in errore incolpevole da un terzo.

Il rappresentante indiretto è, inequivocabilmente, il dichiarante ai sensi dell’art. 201, par. 3, C.D.C.. Il parametro di responsabilità è quello dell’operatore diligente e accorto indicato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Jestel, che impone di valutare i passi ragionevolmente attesi per garantire la regolarità dell’introduzione e le informazioni di cui l’intermediario disponeva o doveva avere conoscenza.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. impone al rappresentante di vigilare sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore, non essendo sufficiente l’inconsapevolezza dell’irregolare introduzione della merce. L’art. 10 d.lgs. n. 472/1997 non si applica in favore del rappresentante indiretto quando la violazione sia imputabile anche alla sua colpa.

I due argomenti della CTR sono quindi distonici rispetto a questa cornice. Da un lato, è il rappresentante a dover provare di aver agito nella scrupolosa osservanza dei doveri gravanti su di lui. Dall’altro, il rappresentante indiretto non è un mero nuncius: assume con la dichiarazione doganale un’obbligazione propria e risponde verso l’Erario, sicché la mera osservanza delle istruzioni ricevute non integra la prova della diligenza richiesta. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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