Vincoli familiari dello straniero valutabili in opposizione all’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 8099 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I criteri dettati dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286/1998, tra cui la necessità di tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e dell’esistenza di legami con il Paese di origine, si applicano con valutazione caso per caso anche in sede di opposizione al decreto di espulsione. A tal fine l’avvenuta revoca del permesso di soggiorno è irrilevante, dovendo il giudice verificare la legittimità del provvedimento espulsivo tenendo conto dei vincoli familiari non considerati dal Prefetto nell’adottarlo. È pertanto viziata l’ordinanza che si sottragga a tale accertamento sul presupposto della preclusione derivante dalla intervenuta decisione sul permesso di soggiorno, senza delibare in concreto gli elementi richiesti dalla norma.
Il Fatto
Uno straniero, già titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Caltanissetta che aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dalla Prefettura.
Il giudice di merito aveva ritenuto preclusa ogni valutazione sulla diversa situazione familiare rappresentata dall’interessato, essendo pacifica la sussistenza, al momento dell’adozione del provvedimento, della decisione di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ha inoltre osservato che il dedotto legame familiare appariva sfornito di prova e sconfessato dalla documentazione della questura, che comprovava forti legami con il Paese di origine. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente perché muovono il medesimo rilievo sotto aspetti diversi, sono stati ritenuti fondati sotto il profilo della violazione di legge. La Corte ha escluso l’omesso esame, poiché il giudice di pace aveva effettivamente precisato le ragioni della propria decisione.
Il nucleo del principio riguarda l’ambito applicativo dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007. I criteri ivi posti, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano con valutazione caso per caso anche in sede di opposizione al decreto di espulsione, come affermato da Cass., n. 14167/2023, Cass., n. 35653/2022 e Cass., n. 1665/2019.
Ne deriva che l’avvenuta revoca del permesso di soggiorno è del tutto irrilevante. Il giudicante, ai fini della verifica sulla legittimità del decreto di espulsione, deve tenere conto, oltre agli altri elementi di cui alla norma, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, quando essi non siano stati considerati dal Prefetto nell’adottare il provvedimento ai sensi del comma 2, lett. a) e b).
Nel caso di specie il giudice di pace si è limitato a rilevare che il ricorrente manteneva rapporti con il Paese di origine, dove tornava spesso, e ha affermato che gli era preclusa ogni valutazione sulla situazione familiare rappresentata. Non ha dunque accertato la natura e l’effettività dei vincoli familiari in Italia, come avrebbe dovuto per delibare la validità del provvedimento espulsivo.
Il terzo motivo, relativo alla mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale dell’interessato e all’insufficienza delle ragioni addotte dall’autorità emanante, è rimasto assorbito dall’accoglimento dei primi due. L’ordinanza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Giudice di Pace di Caltanissetta, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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