Torre eolica esclusa dalla rendita catastale dell’impianto (Cass. civ. Sez. V n. 31324 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale degli impianti eolici, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, la torre che sostiene navicella e rotore non è computata nella stima diretta. Pur essendo stabilmente infissa al suolo, essa svolge anche una funzione di contrasto della forza del vento sulle pale e integra una componente attiva ed essenziale del processo produttivo di energia, rientrando tra i macchinari e gli impianti esclusi dal carico impositivo. In tema di mediazione tributaria ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, la definizione del procedimento mediante accordo transattivo preclude all’amministrazione finanziaria il successivo esercizio del potere di autotutela volto a emanare nuovi avvisi sulle medesime questioni, perché tale condotta viola i principi di buona fede, correttezza e tutela dell’affidamento di cui all’art. 10 legge n. 212/2000. Resta invece consentito il nuovo esercizio del potere provvedimentale quando la definizione non avvenga per transazione, ma mediante autonomo annullamento in autotutela adottato a seguito dell’iniziativa del contribuente.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato più avvisi di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione DOC.FA relativa a diversi aerogeneratori, classificati in categoria D, determinandone il valore anche mediante inclusione della torre eolica.

La CTP di Foggia ha accolto in parte il ricorso. La CTR della Puglia, sez. di Foggia, ha poi accolto l’appello principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale della società, confermando il saggio di fruttuosità del 2% per i fabbricati a destinazione speciale e l’inclusione della torre nel calcolo della rendita. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso e le parti hanno depositato memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che, dopo l’accoglimento del reclamo e l’annullamento in autotutela degli atti contestati, l’Agenzia non potesse più contestare le stesse dichiarazioni. La Corte ha respinto la censura distinguendo l’ipotesi dell’accordo raggiunto in sede di mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 dal caso in cui l’amministrazione, pur sollecitata dal contribuente, abbia adottato una propria autonoma determinazione.

In questa seconda ipotesi l’intervento in autotutela non equivale ad accoglimento transattivo del reclamo e non consuma il potere provvedimentale: resta quindi consentito alla Agenzia riemettere nuovi avvisi sulle stesse dichiarazioni DOC.FA, rettificate in base a nuova procedura. Non risulta violato l’art. 10 dello Statuto del contribuente, perché l’amministrazione ha emendato il proprio errore riconosciuto in autotutela e ha poi provveduto con nuova emissione legittima.

La stabilizzazione convenzionale degli effetti e l’affidamento qualificato sulla definitività dell’assetto impositivo si producono soltanto quando il nuovo esercizio del potere si inserisca in una effettiva transazione tra contribuente e amministrazione, evenienza che nella specie non ricorre. La Corte ha quindi enunciato i due principi di diritto riportati in massima e ha respinto il motivo.

Quanto al secondo motivo, i ricorrenti hanno contestato l’inclusione della torre eolica nella stima, richiamando la esclusione dei macchinari e degli impianti funzionali al processo produttivo. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso tra le altre da Cass. n. 6685 del 2023 e da Cass. n. 34230 del 2024, secondo cui la torre in acciaio non va computata, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo.

La sentenza impugnata aveva operato un distinguo non consentito tra funzione di sostegno, ritenuta imponibile, e funzione di produzione energetica, ritenuta esente. La Corte ha osservato che la seconda non può prescindere dalla prima, sicché entrambi i ruoli vanno ascritti unitariamente al medesimo impianto. Non essendo in discussione lo stato dei luoghi, ma l’interpretazione della norma, non sussistono i presupposti per il rinvio sul punto. Il motivo è stato accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *